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  Fisco  Partite Iva: cosa cambia con il nuovo contributo a fondo perduto?
Fisco

Partite Iva: cosa cambia con il nuovo contributo a fondo perduto?

redazioneredazione—Marzo 25, 2021
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Partite Iva: i titolari beneficiano, secondo l’articolo 1 del Dl n. 41/2021 (“Decreto Sostegni“), di un contributo a fondo perduto, diversificato in base ai ricavi o compensi realizzati nel 2019.

A quali partite Iva spetta l’indennità?

Segnatamente, il contributo va a:

– titolari di reddito agrario (articolo 32, Tuir);

– contribuenti con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir) o compensi (articolo 54, comma 1, Tuir) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, vale a dire nel 2019 per le persone fisiche e per i soggetti “solari”, ossia le società con esercizio coincidente con l’anno solare. Va, cioè, a tutti gli imprenditori, professionisti e artisti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e quelli religiosi civilmente riconosciuti, relativamente alle attività commerciali esercitate.

La generalità delle partite Iva, quindi, sempre che si sia subìta una determinata riduzione in termini di fatturato/corrispettivi; perciò non più come previsto nei decreti “Ristori”, che subordinavano il diritto all’indennizzo alla presenza nell’elenco dei codici Ateco dell’attività prevalente o dalla zona di ubicazione.

Gli esclusi sono:

a. coloro che hanno attivato la partita Iva successivamente all’entrata in vigore del Dl e i contribuenti la cui attività, a quella data, risulta cessata;

b. gli enti pubblici ex art. 74 Tuir;

c. intermediari finanziari e società di partecipazione ex art. 162-bis Tuir.

Condizione di accesso

L’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 dev’essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019; per chi ha avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, si prescinde dalla sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro.

La determinazione degli importi da comparare deve avvenire facendo riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Partite Iva, l’entità e le 5 caratteristiche del beneficio

Come accennato più sopra, la consistenza dell’indennizzo fissato dalle nuove misure del “decreto Sostegni“ varia a seconda dei ricavi o compensi realizzati dal contribuente nel periodo d’imposta 2019: più è alto il fatturato di quell’anno, più decresce l’aiuto.

Sono 5 le percentuali applicabili al calo medio mensile registrato nel 2020 (per chi ha aperto la partita Iva dal 1° gennaio 2019, la media è calcolata tenendo conto dei mesi successivi a quello di attivazione):

– 60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro;
– 50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila;
– 40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione;
– 30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni;
– 20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

In ogni caso sono previsti, per tutti i contribuenti (compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020):

– un limite massimo (il contributo non può mai superare i 150mila euro);

– un importo minimo: mille euro per le persone fisiche, 2mila euro per gli altri soggetti.

Il nuovo contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Per l’accesso al contributo istanza telematica all’Amministrazione finanziaria

Il sostegno si attiva, direttamente o tramite un intermediario abilitato delegato al servizio del “Cassetto fiscale”, con un’istanza telematica all’Agenzia delle entrate che attesti la sussistenza dei requisiti richiesti, indicando la scelta in merito alla modalità di fruizione dell’importo attribuito.

La domanda potrà essere inoltrata fino al 60° giorno successivo alla data di avvio della relativa procedura online.

L’aiuto è fruibile, alternativamente:

1. sotto forma di contributo diretto accreditato dall’Agenzia delle entrate su conto corrente intestato (o cointestato) al codice fiscale del richiedente;

2. come credito d’imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici del Fisco. Se si opta per la trasformazione del contributo in credito d’imposta, a questo non si applicano le norme su: tetto annuale di 700mila euro di crediti utilizzabili in compensazione; limite di 250mila euro di crediti da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; divieto di compensazione in caso di debiti erariali scaduti e iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro.

La scelta, irrevocabile e per l’intero importo, andrà espressa in sede di presentazione dell’istanza per l’attribuzione del contributo.

Circa le modalità di erogazione, il regime sanzionatorio e le attività di controllo, si applica quanto stabilito per l’analogo contributo introdotto dal decreto “Rilancio” (articolo 25, commi da 9 a 14, Dl n. 34/2020).

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi

Partite IVA
Decreto Sostegni, le principali misure fiscali
Consolidato fiscale: chiariti alcuni aspetti
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