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E’ istituito, con la Risoluzione n. 40/2026, il codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per la maggior spesa sostenuta con l’acquisto di carburante.
Il riconoscimento del contributo straordinario e le relative condizioni si trovano all’interno della legge 13 maggio 2026, n. 79, come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193.
Ed è riconosciuto alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ai fini dell’attività lavorativa.
Il codice tributo
Il codice tributo istituito è il seguente:
- “7082” denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l’acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33″.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e il suo ammontare non può eccedere l’importo fruibile.
L’Agenzia delle Entrate verificherà che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ulteriori verifiche anche sull’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione tale che questo non ecceda l’importo indicato nell’elenco, pena lo scarto del modello F24.
Melania Baroncini

