Consolidato fiscale: chiariti alcuni aspetti

Consolidato fiscale, principio di diritto n. 7/2021

In presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze Ace (Aiuto alla crescita economica), vanno utilizzati prima crediti e perdite. Solo successivamente l’Ace.

In ogni caso, l’eccedenza non trasferita nel gruppo “per incapienza” può essere riportata dalla società consolidata nei periodi d’imposta successivi ovvero utilizzando la stessa come credito d’imposta Irap (articolo 3, comma 3, del decreto 3 agosto 2017).

Con il principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il beneficio Ace consiste nella possibilità di portare in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse, l’importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio.

Inoltre, per le società e per gli enti partecipanti al regime del consolidato nazionale (articoli da 117 a 129 del Tuir), l’importo corrispondente al rendimento che supera il reddito complessivo netto dichiarato è ammesso in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. L’eccedenza “incapiente” a livello di gruppo ritorna alla singola società consolidata.

In sostanza, l’Ace riduce il reddito complessivo già decurtato delle perdite pregresse. Poi, dato che a norma dell’articolo 84 del Tuir, gli eventuali crediti d’imposta vanno utilizzati prima delle perdite pregresse, e queste, come detto, precedono comunque l’Ace, nell’ambito del regime del consolidato, l’ordine di utilizzo dei crediti d’imposta deve considerarsi prioritario anche rispetto all’Ace.

Sulla base di tale meccanismo sarebbe corretto, in particolare nell’ambito del regime del consolidato, utilizzare prima le perdite e i crediti d’imposta poi l’Ace.

Consolidato fiscale, risposta n. 201/2021

Il credito Ires maturato dalla controllante nel periodo d’imposta precedente all’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale nazionale può essere trasferito e utilizzato in compensazione “verticale” con la maggiore imposta dovuta dal gruppo nel 2017, annualità successiva a quella di adesione al consolidato.

Il chiarimento espresso nella risposta n. 201/E del 23 marzo 2021 riguarda una società che a seguito di una verifica fiscale ha dovuto adeguare la metodologia di calcolo degli importi fiscalmente rilevanti delle commissioni scalari ai criteri individuati in sede di adesione, operazione da cui emergerà un maggior reddito imponibile per il 2017 e una maggiore perdita per il 2018.

Ma una verifica eseguita nei confronti di una società, per il triennio 2014-2016, ha comportato la rideterminazione degli importi fiscalmente rilevanti delle commissioni scalari relative ai trattati di riassicurazione in quota share stipulati con alcune compagnie di riassicurazione.

Alla società è stato anche notificato un avviso di accertamento in relazione al periodo d’imposta 2014, per il quale è stato raggiunto un accordo conciliativo, e due inviti a comparire per i periodi d’imposta 2015 e 2016, definiti in adesione.

L’Agenzia rammenta la disposizione che consente alle società che hanno aderito al consolidato, di trasferire il credito maturato precedentemente per farlo utilizzare dalla consolidante in compensazione verticale con il debito del gruppo (articolo 118 del Tuir).

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi