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L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 296141 del 23 ottobre 2026, definisce le modalità e i termini per aderire al ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.
La misura riguarda i contribuenti che hanno già aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025 e rinnovano l’adesione per il biennio 2026-2027. Non possono invece accedere al ravvedimento coloro che aderiscono per la prima volta al CPB per il nuovo biennio.
Ravvedimento speciale: requisiti e modalità di adesione
Possono beneficiare della misura i contribuenti che, nelle annualità interessate, hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) oppure rientrano in specifiche cause di esclusione previste dalla normativa. Tra queste figurano alcune condizioni collegate alla pandemia da COVID-19, il non normale svolgimento dell’attività e l’esercizio di più attività d’impresa non riconducibili al medesimo indice, quando i ricavi delle attività secondarie superano il 30% del totale dichiarato.
Per aderire al ravvedimento, il contribuente deve presentare il modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, indicando l’annualità di riferimento, il numero complessivo delle rate e i codici tributo che saranno istituiti con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
L’opzione deve riguardare ciascuna annualità per la quale si intende beneficiare del regime. Chi ha conseguito, nello stesso periodo d’imposta, sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo deve esercitare l’opzione per entrambe le categorie reddituali.
Per le società e le associazioni interessate, comprese quelle soggette ai regimi di trasparenza fiscale previsti dal TUIR, l’adesione richiede il versamento delle imposte sostitutive dovute dalla società e dai soci o associati, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.
Scadenze, rateizzazione e cassetto fiscale
La finestra temporale per esercitare l’opzione va dal 1° gennaio al 15 marzo 2027. Il contribuente può versare le imposte in un’unica soluzione oppure scegliere una rateizzazione fino a dieci rate mensili di pari importo. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale a partire dal 16 marzo 2027.
Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di un processo verbale di constatazione, di uno schema di atto di accertamento previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente o di un atto di recupero di crediti inesistenti.
Per agevolare il calcolo delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni utili per ciascuna annualità, sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali. I contribuenti interessati e gli intermediari delegati possono consultarle, quando disponibili, nel cassetto fiscale.

