Superbonus 110% in pillole e cessione del credito

Comunicazione di cessione del credito e sconto in fattura dal 15 ottobre 2020

Dal 15 ottobre, i soggetti che beneficiano di “Superbonus 110%”, detrazioni per interventi edilizi e investimenti green possono comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto.

Comunicazione dal 15 ottobre 2020

Per l’invio della comunicazione dovranno utilizzare l’apposito modello (provvedimento AE 8/8/2020, ritoccato dal provvedimento AE 12/10/2020).

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto – ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”.

Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta:

la presa in carico o

lo scarto.

La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

La comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta.

Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

L’opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse.

Una volta esercitata, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

Superbonus 110%. Cos’è?

E’ un’agevolazione introdotta dal decreto “Rilancio” che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di:

– efficienza energetica;

– interventi antisismici;

– installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

La nuova misura si aggiunge alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli:

per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e

di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Si può, in luogo della fruizione diretta della detrazione, optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi.

In alternativa, si può optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare la predetta comunicazione, utilizzando il modello aggiornato col provvedimento del 12 ottobre scorso.

Superbonus 110%. Ambito soggettivo

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Onlus e associazioni di volontariato;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari solo se partecipano alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Quali interventi sono agevolabili?

Interventi principali o trainanti.

Il Superbonus spetta per:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

Rientrano nel beneficio le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Nello specifico, si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus 110%. Quali vantaggi?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Come accennato, in alternativa è possibile optare per:

– un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o

– la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi:

– di recupero del patrimonio edilizio;

– di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. “bonus facciate”);

– d’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.