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La Legge 23 ottobre 2026, n. 196, converte con modificazioni il decreto-legge 28 agosto 2026, n. 154, introducendo modifiche alle disposizioni urgenti inizialmente dedicate alla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale.
La legge interviene sul decreto-legge n. 154/2026, modificandone il titolo e la rubrica dell’articolo 1. In particolare, il riferimento agli «impianti di interesse strategico nazionale» viene sostituito con quello alle «imprese in stato di insolvenza».
La modifica riguarda anche il testo del comma 1 dell’articolo 1: viene soppresso il riferimento alle imprese che gestiscono almeno un impianto dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
L’intervento ridefinisce quindi l’ambito tematico delle disposizioni, spostando il riferimento normativo dagli impianti strategici alle imprese in stato di insolvenza.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 27 ottobre 2026.
Per imprese, professionisti e operatori interessati, il testo aggiornato rappresenta il riferimento normativo da consultare per verificare le disposizioni applicabili alle imprese in stato di insolvenza. Per individuare gli effetti concreti della conversione occorre fare riferimento al testo coordinato del decreto-legge e alle modifiche introdotte dal Parlamento.

