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  Fisco  Decreto Sostegni, le principali misure fiscali
Fisco

Decreto Sostegni, le principali misure fiscali

redazioneredazione—Marzo 24, 2021
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Vengono di seguito elencate le principali misure di natura fiscale contenute nel decreto “Sostegni” (n. 41/2021).

Articolo 1, commi 1-9 e 11-13 – Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Il Governo ha previsto una misura di sostegno per le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore a quello del 2019 per almeno il 30%.

Il contributo è calcolato sulla differenza tra quei due valori, applicando una percentuale differente (60, 50, 40, 30 e 20%) a seconda dei ricavi/compensi realizzati due anni fa (rispettivamente, non superiori a 100mila euro, superiori a 100mila euro e fino a 400mila, superiori a 400mila euro e fino a un milione, superiori a un milione e fino a cinque milioni, superiori a cinque milioni e fino a dieci milioni).

Per accedervi, va presentata un’istanza in via telematica alle Entrate, seguendo modalità e termini che saranno definiti da un provvedimento AE.

In alternativa all’erogazione del contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria con accredito su conto corrente, l’interessato potrà esprimere la scelta, irrevocabile, di fruire dell’importo spettante sotto forma di credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24.

Articolo 1, comma 10 – Proroga dei termini per la precompilata IVA

Slitta l’avvio del programma di assistenza negli adempimenti da parte dell’Agenzia delle entrate: la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell’Iva (registri e comunicazioni delle liquidazioni periodiche) è rinviata alle operazioni effettuate a partire dal prossimo 1° luglio (il decreto “Crescita” aveva già spostato in avanti, al 1° gennaio 2021, il precedente termine del 1° luglio 2020); la bozza della dichiarazione annuale, invece, sarà messa a disposizione dei contribuenti dal 2023, con decorrenza, quindi, dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022.

Articolo 1, commi 13-17 – Aiuti di Stato

L’Esecutivo interviene sugli aiuti di Stato, con lo scopo di consentirne – al ricorrere dei presupposti – la fruizione alle imprese destinatarie quando i massimali previsti dalla Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final (“Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”) sono insufficienti, circostanza che pregiudicherebbe l’effettivo diritto a beneficiare degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

A tal fine, le imprese dovranno produrre un’autocertificazione attestante l’esistenza delle condizioni richieste. Un decreto Mef stabilirà le modalità di attuazione.

Articolo 4, commi 1-3 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Il versamento delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio” viene differito: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime entro il 31 luglio 2021, tutte le altre entro il 30 novembre 2021, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “lieve inadempimento”, che concede una tolleranza di cinque giorni (i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione).

Un secondo differimento – dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 – interessa la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidategli nel 2021.

Inoltre, sono prorogati:

a. di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle;

b. di 24 mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (attività di controllo formale).

Viene posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione, concessa dal decreto “Rilancio”, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, di pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

Relativamente agli atti adottati dall’agente della riscossione dal 1° marzo fino all’entrata in vigore del decreto “Sostegni”, ne viene confermata la validità e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti. Per gli eventuali versamenti eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente.

Prive di ogni effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (articolo 48-bis, Dpr n. 602/1973) eseguite dal 1° marzo: se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento, i soggetti pubblici possono procedere a pagare il beneficiario.

Articolo 4, commi 4/9 – Proroga annullamento dei carichi

Il decreto ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”.

La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro.

La misura non si applica ai carichi relativi:

1. alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

2. ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

3. alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

4. alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea;

5. all’Iva riscossa all’importazione.

Un decreto Mef, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni”, definirà le modalità attuative della norma.

Articolo 5 – commi 1-11/12-13/14/15/16/19-22 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19

Il quinto articolo del decreto “Sostegni” Introduce, in favore delle partite Iva attive alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018.

La chance riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Considerati i tempi occorrenti per la predisposizione delle comunicazioni e la gestione delle istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019.

Prorogata, poi, fino al 30 aprile 2021 la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.

Viene allungata fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei termini per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni”.

E’ stata differita di un anno la decorrenza dell’obbligo di segnalazione previsto a carico dell’Agenzia delle entrate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: viene ora ancorata alle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al primo trimestre del secondo anno d’imposta successivo (non più dall’anno d’imposta successivo) all’entrata in vigore del Codice stesso, fissata per il 1° settembre 2021.

Pertanto, il primo riferimento sarà rappresentato dalle comunicazioni della liquidazione periodica riguardante il periodo gennaio-marzo 2023.

Il decreto riscrive il calendario degli appuntamenti in materia di imposta sui servizi digitali:

il versamento annuale del tributo dovrà avvenire entro il 16 maggio (non più il 16 febbraio), mentre la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno (non più il 31 marzo).

Prorogato di tre mesi il termine per provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019: il processo dovrà giungere a compimento entro il 10 giugno 2021, non più entro il 10 marzo.

A regime, infatti, la norma stabilisce che l’operazione si concluda entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e, dal momento che le dichiarazioni dei redditi relative al 2019 andavano presentate entro il 10 dicembre 2020, la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 10 marzo.

Differimenti minori riguardano i termini relativi alla dichiarazione precompilata 2021: sono spostate dal 16 al 31 marzo le scadenze per:

– la scelta, da parte del sostituto, del soggetto tramite il quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni;

– la consegna agli interessati delle Certificazioni uniche 2021 e la loro trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate;

– la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte di soggetti esterni, dei dati relativi a oneri e spese deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente.

Di conseguenza, viene fatto slittare di dieci giorni, dal 30 aprile al 10 maggio, il termine entro cui l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione online, nell’apposita area riservata del proprio sito, le dichiarazioni precompilate modelli 730 e Redditi Pf 2021.

Fonte: FiscoOggi









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