Il contratto di espansione è sostegno alle aziende
Fa ingresso nel nostro ordinamento il contratto di espansione, introdotto in via sperimentale per il biennio 2019/2020 dall’articolo 26-quater del DL n. 34/2019 (L. n. 58/2019).
Contratto di espansione. Beneficiari
Il nuovo istituto si rivolge ad imprese con organico superiore alle 1.000 unità, già rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari, per recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico.
Contratto di espansione. Procedura operativa
Per utilizzare il nuovo strumento contrattuale, le aziende devono avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata alla stipula del contratto che dovrà, quindi, essere sottoscritto in sede governativa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.
A sostegno del processo di sviluppo aziendale, il nuovo istituto consente alle imprese di:
– immettere forze nel proprio organico;
– parallelamente, avviare un percorso di riqualificazione del personale volto all’aggiornamento delle competenze individuali e collettive.
In particolare, con riguardo al personale in forza – difficilmente utilizzabile in modo produttivo in conseguenza dello sviluppo tecnologico avviato – le imprese hanno due opzioni:
– con i soggetti che si trovino a non più di cinque anni dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata che hanno maturato il requisito minimo contributivo, è possibile concordare un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di lavoro (c.d. scivolo pensionistico). Si ricorda che per tali fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento;
– per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili attraverso il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.
Alle prime indicazioni operative del 2019 (circolari n. 16 e n. 18), fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, seguono oggi – circolare INPS n. 98 del 3 settembre 2020, emanata d’intesa con il MLPS – ulteriori profili normativi ed operativi circa l’intervento straordinario di integrazione salariale che supporta il contratto di espansione.