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  Lavoro  Emersione ex Rilancio. Posizione assicurativa del lavoratore
Lavoro

Emersione ex Rilancio. Posizione assicurativa del lavoratore

redazioneredazione—Giugno 22, 2022
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L’Inps fornisce precisazioni sulla valorizzazione nella posizione assicurativa del lavoratore della contribuzione versata forfettariamente a seguito del procedimento di emersione del decreto Rilancio (34/2020).

La circolare che tratta il tema è la n. 72 del 21.6.2022.

La sanatoria del decreto Rilancio ha permesso ai datori di lavoro di presentare istanza per:

  • concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
  • dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o extracomunitari.

Per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o stranieri, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, è dovuto un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale.

L’Istituto ha già fornito indicazioni sul contributo con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021.

Tale contributo forfettario ai fini previdenziali è stato quantificato in misura fissa dal decreto interministeriale del 7 luglio 2020, per ciascun mese o frazione di mese, come segue:

a) € 100,00 per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, secondo i codici Ateco di cui all’allegato 1 del citato decreto interministeriale del 27 maggio 2020;

b) € 52,00 per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza e del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Dell’importo versato a titolo di contributo forfettario, un terzo è destinato alla copertura contributiva sulla posizione assicurativa del lavoratore.

La copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è versato il contributo forfettario

La valorizzazione della contribuzione sul conto assicurativo, sulla base delle somme forfettarie versate, avverrà a conclusione dell’accoglimento della domanda di emersione e all’esito della comunicazione dei dati riferiti a ogni singolo lavoratore dipendente, puntualmente designato, anche in ordine alla decorrenza del rapporto di lavoro riferito alla domanda di emersione.

Le informazioni relative allo stato della domanda di emersione presentata, sia presso l’Inps sia presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, sono reperibili tramite la procedura “Emersione rapporti di lavoro”, rilasciata in ambiente intranet, per le Strutture territoriali, con il messaggio n. 2979 del 2 settembre 2021.

Il processo di accreditamento, che è in fase di definizione e implementazione, sarà automatico e verrà predisposto a livello centrale a conclusione dei controlli relativi al procedimento di emersione.

Emersione lavoratori dipendenti del settore privato

Per i lavoratori dipendenti, escluso il settore domestico e dell’assistenza alla persona, il valore dell’imponibile retributivo ai fini previdenziali è definito applicando all’importo del contributo forfettario mensile versato (€ 100,00) un’aliquota media comprensiva delle aliquote contributive di finanziamento sia dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS) sia delle assicurazioni previdenziali minori.

Attesa la specificità della fattispecie, sono state considerate le aliquote relative all’IVS, all’Assicurazione Sociale per l’Impiego, alla ex CUAF (contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare), al fondo di garanzia TFR, alle assicurazioni economiche di malattia e di maternità, escludendo la contribuzione relativa alla cassa integrazione guadagni.

Operai non agricoli

Per gli operai non agricoli, la retribuzione imponibile forfettaria – calcolata sulla base del contributo forfettario (€ 100,00) e dell’aliquota contributiva media del 37,87% – da valorizzare sull’estratto conto è pari a euro 264,06 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Il numero massimo delle settimane che potranno essere accreditate ai fini pensionistici sarà pari al valore, arrotondato per eccesso, derivante dal rapporto fra retribuzione forfettaria complessiva e minimale di retribuzione settimanale pensionabile stabilito per legge.

A tale fine, nell’estratto contributivo dell’assicurato le settimane riferite al periodo oggetto di emersione saranno registrate con apposita annotazione circa la circostanza che trattasi di “numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente a riconoscere l’intero periodo”, parimenti a quanto avviene in tutte le fattispecie in cui la retribuzione risulti inferiore a quella minimale stabilita dalla legge e, come tale, sia destinata a subire una contrazione dell’accredito ai fini pensionistici.

Operai agricoli

Per gli operai agricoli, applicando al contributo forfettario (€ 100,00) la corrispondente aliquota media del 31,593%, la retribuzione forfettaria è pari a € 316,53 mensili.

La retribuzione imponibile forfettaria da valorizzare sull’estratto conto è pari a € 316,53 per ogni mese o frazione di mese in relazione al quale sia stato effettuato il versamento del contributo forfettario.

Nel conto assicurativo, in corrispondenza dei periodi coperti da contribuzione forfettaria, sarà valorizzato un numero di giornate corrispondenti al rapporto, arrotondato per eccesso, tra la retribuzione forfettaria e il limite minimo di retribuzione giornaliera stabilito dal legislatore per il settore agricolo e rivalutato annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, segnatamente euro 43,57 per l’anno 2020, euro 43,35 per l’anno 2019 (cfr. la circolare n. 9 del 29 gennaio 2020 e la circolare n. 6 del 25 gennaio 2019) e così di seguito.

Emersione del lavoro domestico per il bisogno familiare e per l’assistenza alla persona

La parte del contributo forfettario destinato alle gestioni previdenziali assicurative viene attribuita, per i mesi per i quali è effettuato il versamento, applicando la contribuzione della 4^ fascia contributiva (€ 1,04 per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore) a 50 ore di lavoro, con l’accredito di due settimane al mese.

Tale soluzione consente di conservare la caratteristica che dà luogo all’applicazione della 4^ fascia, corrispondente a un imponibile previdenziale dato dalla retribuzione convenzionale di detta fascia per il numero delle ore, pari a 261 euro (€ 5,22 x 50 ore).

Si precisa che ai lavoratori domestici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell’articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983.

Rimborso di somme versate a titolo di contributo forfettario in eccesso

In caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributo forfettario.

Si procederà, tuttavia, per la quota di competenza dell’Inps, alla restituzione degli importi versati dal contribuente per un numero di mensilità eccedenti rispetto a quelle previste dal quadro normativo di riferimento, sia nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di emersione sia nelle ipotesi di esito di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa.

Sitografia

www.inps.it

contributo forfettarioEmersionelavoratori dipendentiLavoratori domestici
Agenzia delle Entrate – Risposta n. 334 del 21.6.2022
Inps – Circolare n. 72 del 21.6.2022
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