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Con la circolare n. 107 del 20 ottobre 2026, l’INPS ha riepilogato i criteri per valutare i periodi assicurativi esteri, verificare i requisiti pensionistici e individuare le modalità di presentazione della domanda.
Le indicazioni riguardano le pensioni in regime di cumulo da liquidare in regime internazionale, disciplinate dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, come modificata dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.
Cumulo pensione e contributi esteri: quali periodi sono validi
Per verificare il diritto alla pensione, l’INPS considera anche i periodi assicurativi maturati negli Stati dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera, nel Regno Unito e nei Paesi legati all’Italia da accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale.
La circolare precisa che la valorizzazione della contribuzione estera richiede specifiche condizioni. Tra queste rientrano il raggiungimento del periodo minimo contributivo richiesto per la totalizzazione internazionale e la possibilità di riconoscere i contributi esteri in almeno una delle gestioni previdenziali italiane coinvolte. Inoltre, il ricorso alla totalizzazione deve risultare necessario per maturare il diritto oppure consentire un trattamento più favorevole rispetto alla pensione liquidata secondo le regole nazionali, nel rispetto del principio del doppio calcolo.
I periodi esteri non sovrapposti a quelli italiani rilevano anche per determinare l’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Questo elemento incide sull’individuazione del sistema pensionistico applicabile e sul calcolo delle quote di pensione a carico delle gestioni INPS.
Pensione di vecchiaia, importo soglia e trattamento minimo
La circolare fornisce chiarimenti anche sul requisito dell’importo soglia per la pensione di vecchiaia in regime di cumulo internazionale. La verifica riguarda, in particolare, i trattamenti liquidati con il sistema misto quando l’interessato ha meno di 71 anni, soglia da adeguare agli incrementi della speranza di vita dal 1° gennaio 2027, e risulta iscritto da ultimo alla Gestione separata.
Per verificare il requisito, l’INPS somma l’importo della pensione italiana a quello della pensione o della quota estera. Il trattamento complessivo deve raggiungere l’importo soglia previsto. Il requisito può perfezionarsi anche successivamente, quando viene liquidata la pensione estera: in questo caso, la decorrenza della pensione italiana è fissata al primo giorno del mese successivo al raggiungimento della soglia.
Domanda di pensione internazionale: a chi rivolgersi
Per individuare la struttura competente a istruire la domanda, l’INPS fa riferimento esclusivamente alla gestione previdenziale italiana presso cui risulta versata l’ultima contribuzione nazionale. Gli eventuali contributi esteri versati più recentemente non modificano questo criterio.
Le persone residenti in Italia presentano di regola la domanda attraverso la procedura telematica dell’INPS. Chi risiede in un Paese che applica i regolamenti europei o gli accordi e le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale presenta invece la richiesta, di norma, all’istituzione previdenziale competente dello Stato di residenza.
Prima della liquidazione, l’INPS deve esaminare la posizione assicurativa complessiva, verificare le diverse possibilità di accesso alla pensione e informare l’interessato sulle alternative disponibili e sui relativi effetti. L’obiettivo è consentire una scelta consapevole e tutelare la corretta decorrenza del trattamento pensionistico.

