Fondo di Garanzia, domande dal 6 aprile per accedere ai “basket bond”

Dal prossimo 6 aprile le imprese potranno presentare richieste di garanzia per i “basket bond“, che permettono di reperire liquidità per finanziare programmi di sviluppo in una prospettiva di medio lungo periodo. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota sul proprio sito web.

Diverse sono le novità apportate per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni. In particolare:

  • l’inclusione, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia, di società veicolo (SPV) che, nell’ambito dei programmi di basket bond, sottoscrivono i titoli emessi dalle imprese finanziandosi a loro volta attraverso un’emissione di titoli sottoscritti da investitori istituzionali;
  • incluse nell’ammissibilità anche le Mid Cap, ovvero le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 ma diverse dalle PMI;
  • cresce la percentuale della garanzia, che può arrivare fino al 25% (rispetto all’8% delle vecchie modalità operative) dell’importo complessivo del portafoglio (che deve essere compreso tra 40 e 300 milioni di euro), mentre per i singoli bond è previsto un ammontare compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro (e durata massima di 10 anni), comunque non superiore al 5% dell’importo complessivo del portafoglio.

Le risorse assegnate alla Sezione speciale del Fondo, dedicata alla concessione di garanzie regolate dalle nuove modalità operative, sono pari a 200 milioni di euro.

Cos’è il Fondo di Garanzia

Attraverso il Fondo di garanzia, rivolto a piccole e medie imprese, l’Unione Europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario, a causa di insufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

In particolare si tratta di un’agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente, i tassi di interesse, le condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti, fermo restando che sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Sitografia

www.mise.gov.it

www.fondodigaranzia.it

www.cdp.it

www.redigo.info

Melania Baroncini