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Con il pronto ordini n. 32 del 3 giugno 2026, il CNDCEC è intervenuto su una questione di particolare interesse per la categoria professionale: la compatibilità tra l’iscrizione all’Albo e la titolarità di un’impresa individuale commerciale la cui gestione sia stata affidata a un terzo mediante procura institoria.
Nel fornire il proprio orientamento. il Consiglio richiama anzitutto l’articolo 4 del D.Lgs. n. 139/2005, che prevede l’incompatibilità tra l’esercizio della professione di dottore commercialista o esperto contabile e lo svolgimento di attività d’impresa commerciale, anche se non esercitata in modo prevalente o abituale.
Secondo il CNDCEC, l’accertamento dell’incompatibilità non può limitarsi ad una valutazione formale della titolarità dell’impresa, ma deve concentrarsi sull’effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e sulla concreta riconducibilità della gestione all’iscritto.
La procura institoria rappresenta uno strumento che consente di attribuire a un terzo ampi poteri di gestione e rappresentanza dell’impresa. Tuttavia, il Consiglio evidenzia che tale delega non comporta il trasferimento della qualifica di imprenditore. Anche quando il titolare affida integralmente l’attività a un institore, la titolarità dell’impresa, l’imputazione giuridica dell’attività e il rischio economico restano in capo al titolare originario.
Pertanto, la sola presenza di una procura institoria non è sufficiente a escludere automaticamente la causa di incompatibilità prevista dalla normativa professionale. L’impresa, infatti, continua formalmente e sostanzialmente a fare capo al soggetto iscritto o aspirante iscritto all’Albo.
Il Consiglio Nazionale osserva inoltre che, qualora l’institore sia legato al titolare da rapporti di parentela, tale circostanza potrebbe richiedere ulteriori verifiche da parte dell’Ordine territoriale al fine di accertare l’effettiva estraneità del professionista alla gestione dell’attività commerciale.
La valutazione finale resta quindi affidata agli Ordini territoriali, chiamati a verificare caso per caso l’effettivo assetto dei rapporti, l’eventuale carattere meramente conservativo della titolarità dell’impresa e la totale assenza di un coinvolgimento diretto del professionista nella gestione aziendale.

