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L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC), con la norma di comportamento n. 237, afferma che il diritto al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie continua a trovare tutela anche oltre i tradizionali limiti normativi, a patto che il contribuente sia in grado di dimostrare l’assenza di finalità elusive.
Secondo l’AIDC, la nuova normativa non ha eliminato la possibilità di ricorrere all’interpello disapplicativo. Sebbene il legislatore abbia introdotto un nuovo parametro quantitativo – il valore economico netto del patrimonio, attestato mediante perizia giurata – tale innovazione avrebbe una finalità semplificatoria e non sostitutiva degli strumenti di tutela già previsti dall’ordinamento.
La commissione evidenzia che l’interpello continua a rappresentare uno strumento essenziale ogniqualvolta il contribuente debba dimostrare la genuinità economica dell’operazione e l’assenza di fenomeni di “commercio di bare fiscali”, ossia l’utilizzo strumentale delle perdite di una società per compensare imponibili positivi di altri soggetti.
La posizione assunta dall’AIDC si pone in parziale contrasto con alcuni recenti orientamenti dell’Amministrazione finanziaria, che sembrerebbero attribuire alla perizia sul valore economico del patrimonio un ruolo pressoché esclusivo nella determinazione del limite quantitativo delle perdite riportabili.
Secondo gli estensori della Norma, una lettura restrittiva non sarebbe coerente né con la relazione illustrativa del decreto legislativo n. 192/2024 né con la disciplina generale dell’interpello prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente. La riforma, infatti, avrebbe semplicemente ridotto i casi in cui è necessario rivolgersi preventivamente all’Agenzia delle Entrate, senza tuttavia escludere il ricorso all’istituto nelle situazioni più complesse.
Il documento conclude affermando che il mancato richiamo espresso all’interpello nella nuova formulazione delle norme non può essere interpretato come una limitazione dell’accesso allo strumento, ma rappresenta soltanto una scelta di semplificazione redazionale.

