FS Consulenti. Codice crisi, accordi sui crediti
La transazione dei crediti tributari e contributivi prevista dal nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs n. 14/20219) esperibile negli accordi di ristrutturazione dei debiti, in quelli agevolati ed in quelli a efficacia estesa.
Transazione e trattamento, in ambito concordato preventivo e concordato minore, di quei crediti, sono centrali nell’approfondimento del 23 marzo 2023 a firma Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Sui crediti contributivi (quelli cioè, amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie) e tributari (quelli relativi a tributi amministrati dalle agenzie fiscali), l’articolo 63 del nuovo Codice stabilisce che il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato:
– dei tributi (e relativi accessori) amministrati dalle agenzie fiscali;
– dei contributi (e relativi accessori) amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie.
In buona sostanza, in deroga alla generale indisponibilità dei crediti di tale natura, gli accordi consentono finanche la falcidia.
Il Codice – la cui operatività è stata procrastinata al maggio 2022 dall’art. 1 del dl n. 118/2021 (All’articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto entra in vigore il 16 maggio 2022, salvo quanto previsto ai commi 1-bis e 2.»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il titolo II della Parte prima entra in vigore il 31 dicembre 2023.») – disciplina anche per i crediti tributari e contributivi l’accesso agli strumenti stragiudiziali e consente, in presenza di certe condizioni, l’omologazione degli accordi anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie o delle amministrazioni fiscali interessate.
Così, nell’accordo di ristrutturazione dei debiti è ora possibile comprendere anche i debiti contributivi e tributari con alcune peculiarità rispetto agli altri creditori.
Che ruolo ha il professionista? Deve attestare
Un ruolo centrale, ai fini della transazione, svolge il professionista indipendente che, nell’attestazione prevista, deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei.
L’efficacia dei crediti passa per il (cosiddetto) cram down. Vale a dire?
Tanto detto, perché la transazione dei crediti in parola sia efficace, il dlgs n. 83/2022 prevede l’omologazione forzosa (cd. cram down), ovvero il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione degli enti previdenziali interessati. Quando? Nelle seguenti ipotesi:
a) se l’adesione è determinante ai fini della soglia percentuale da raggiungere con i creditori (almeno il sessanta per cento dei crediti soggetti a omologazione), nonché di quella ridotta;
b) anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie deve essere conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le tappe della proposta di transazione
La proposta di transazione, corredata dalla documentazione prevista dagli artt. 57, 60 e 61 del Codice, va depositata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore e deve contenere in allegato una dichiarazione sostitutiva del debitore o del suo legale rappresentante che attesti che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.
L’adesione alla proposta è espressa su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio.
Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale.
L’atto di adesione è sottoscritto anche dall’agente della riscossione ai fini del trattamento degli oneri di riscossione. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione.
Ai fini dell’omologazione del tribunale anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria, l’eventuale adesione degli uffici deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
Concludendo, la transazione è risolta di diritto se entro sessanta giorni dalle scadenze previste il debitore non esegua integralmente i pagamenti dovuti agli enti.
Sitografia