Corrispettivi telematici, leggerezza e omogeneità dal Bilancio 2021
Sui corrispettivi telematici la Legge di bilancio 2021 è intervenuta alleggerendo ed omogeneizzando il quadro sanzionatorio.
Vigono, da che è operativa la Legge n. 178/2020, nuove misure per le violazioni legate all’invio dei dati.
Le sanzioni per scontrini e ricevute sono state adeguate alle nuove modalità di certificazione dei corrispettivi cui sono tenuti gli esercenti.
L’Agenzia delle Entrate ha conseguentemente aggiornato la guida “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi”.
Un nuovo capitolo è stato dedicato alla lotteria degli scontrini avviata dal 1° febbraio 2021.
Così, dal 1° gennaio 2021 tutti gli operatori sono tenuti a dotarsi di un registratore telematico o devono utilizzare la procedura web dell’Agenzia.
I soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro hanno dovuto provvedere all’acquisizione del Registro Telematico (RT) entro il 1° gennaio 2020.
Per gli altri, la chiusura della moratoria è slittata al 1° gennaio 2021, in considerazione delle oggettive difficoltà legate all’emergenza da Coronavirus, secondo quanto previsto dal Dl “Rilancio”.
Nuovo quadro sanzionatorio
La mancata memorizzazione e trasmissione dei dati o la memorizzazione e l’invio di dati incompleti o non rispondenti al vero comportano oggi queste sanzioni:
– fino al 31 dicembre 2020, il 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro;
– dopo tale data, il 90% dell’imposta se i dati dei corrispettivi dell’operazione non sono stati regolarmente memorizzati o trasmessi.
La sanzione si applica una sola volta se la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo fa seguito alla sua infedele memorizzazione.
A queste violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività o dell’esercizio dell’attività stessa (da tre giorni a un mese oppure, quando l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi).
Corrisponde al 90% anche la sanzione per il mancato o irregolare funzionamento dei Registratori Telematici.
Se non ci sono omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione da 250 a 2mila euro.
Se l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o l’invio di dati incompleti o infedeli non incide sulla corretta liquidazione del tributo, concretizzandosi in una semplice violazione formale, si applica una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione.
Per gli operatori che non installano il Registro Telematico (RT) è prevista una multa da 1000 a 4mila euro.
In caso di apparecchi manomessi o utilizzati da altri per eludere le misure, la sanzione va da 3 a 12mila euro. In questi due casi si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi).
Non ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso per il mancato adempimento o la trasmissione di dati non esatti in caso di violazione già constatata.
Corrispettivi: proroga al 1° luglio 2021 per i commercianti al minuto
Un differimento deciso dalla Legge di bilancio 2021 riguarda l’operatività della misura secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso i pagamenti elettronici possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite gli stessi strumenti, fissata al 1° luglio 2021.