Corrispettivi: ora sbagliare costa meno
In tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, la Legge di bilancio fa scendere al 90% il “costo”:
1. della mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero
2. della memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Le novità sono in vigore dal 1° gennaio 2021.
Slitta, invece, al 1° luglio 2021 la semplificazione prevista per coloro che utilizzano sistemi evoluti di incasso.
Corrispettivi: l’adempimento
I commercianti al minuto e assimilati sono obbligati a memorizzare elettronicamente e a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
La trasmissione può avvenire al massimo entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, mentre la memorizzazione deve essere giornaliera.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, non si applicano sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, restando comunque fermi i termini di liquidazione dell’Iva.
Aspetti sanzionatori
Per le violazioni che riguardano memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, nelle ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei dati, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, è ora prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o non trasmesso (la nuova misura riguarda anche le violazioni commesse dagli operatori che ancora emettono ricevute, scontrini o documenti di trasporto). Nella relazione illustrativa del Ddl di bilancio si legge che, a fronte di violazioni inerenti i due diversi momenti (memorizzazione e trasmissione), si applica un’unica sanzione, in quanto l’adempimento è da considerare unitario.
A tali violazioni si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da tre giorni a un mese oppure, se l’importo complessivo dei corrispettivi contestati supera i 50mila euro, da uno a sei mesi), già prevista in materia di scontrini e ricevute fiscali in caso di quattro distinte violazioni in giorni diversi in un quinquennio.
Sempre la sanzione del 90% si applica in caso di mancato o irregolare funzionamento dei registratori telematici (deputati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi).
Ove, invece, non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica dei registratori è punita con una sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro.
Inoltre, per l’omessa installazione del registratore telematico si applica la stessa sanzione, da 1.000 a 4mila euro, vigente per l’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini. Mentre verso chi manomette o altera i registratori o li utilizza manomessi o alterati o consente ad altri di usarli per eludere le norme in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è prevista la sanzione da 3mila a 12mila euro, salvo che il fatto costituisca reato.
Per l’omessa installazione dei registratori telematici e per la loro manomissione o alterazione si applica anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività nei locali a essa destinati (da 15 giorni a due mesi e, in caso di recidiva, da due a sei mesi), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini.
Se, invece, l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo (concretizzandosi, quindi, in una violazione formale), si applica una sanzione pecuniaria meno onerosa, che corrisponde a 100 euro per ciascuna trasmissione.
Corrispettivi: ulteriori disposizioni
La memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti attestanti l’operazione (documento commerciale, fattura) vanno effettuate, decide il Legislatore nella Legge di bilancio 2021, non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione medesima.
È poi differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021 l’operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati possono assolvere all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite quei medesimi strumenti.
Per i casi di omessa memorizzazione dei corrispettivi o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, non è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso in caso di violazione già constatata, così come è previsto in tema di scontrini fiscali.