Professionisti, sul Superbonus ruolo centrale
I professionisti sono coinvolti nelle procedure per l’agevolazione del Superbonus del 110%.
Tra certificazioni e attestazioni
Con il decreto c.d. “Rilancio” – articolo 119, comma 11 – il legislatore ha disposto che il contribuente che opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della detrazione diretta del 110% in cinque anni, richieda un ulteriore visto di conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, che attesti la sussistenza effettiva dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Visto di conformità: professionisti incaricati
Il visto di conformità è richiesto solo in caso di opzione, da parte del contribuente:
a. per la trasformazione della detrazione in credito d’imposta cedibile a terzi o
b. per lo sconto in fattura.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241/1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni:
dottori commercialisti;
ragionieri;
periti commerciali;
consulenti del lavoro
e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:
per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58.
I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, per gli interventi di efficienza energetica, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione, e le relative modalità attuative (cfr. comma 13, lettera a dell’articolo 119 del decreto legge Rilancio). Nelle more dell’adozione del predetto decreto ministeriale, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Sono detraibili anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Le asseverazioni
Concludendo, non va trascurato che le asseverazioni, a differenza del visto di conformità, sono necessarie sia ai fini dell’utilizzo diretto della detrazione sia in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Accompagnano il Superbonus sempre, sottolinea FiscoOggi.
Spettano ai tecnici abilitati, che il tal modo “asseverano”, come detto più sopra, il rispetto dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica e la congruità delle spese sostenute e spettano ai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza per l’efficacia degli interventi antisismici al fine della riduzione del rischio sismico. A tecnici e professionisti spetta, infine, attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La novità dell’attestazione di congruità delle spese
Non ci sono altre detrazioni fiscali edilizie per accedere alle quali è richiesta una previa verifica di congruità delle spese, da parte di professionisti terzi incaricati a questo scopo.
La verifica di congruità è necessaria tanto per gli interventi di efficientamento energetico quanto per quelli antisismici ammessi a fruire del Superbonus del 110%.