“Ristori”: legge di conversione in Gazzetta
Il “Ristori” – Dl 137/2020 – che prevede novità come:
1. la proroga, fino a marzo 2021, dell’esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e venditori ambulanti;
2. un rimborso del 50% per i proprietari che abbassano il canone di locazione agli inquilini in difficoltà;
3. la possibilità di pagare in quattro quote la seconda o unica rata dell’acconto 2020 per le imposte sui redditi e l’Irap, già rinviata al 30 aprile,
è ora convertito in Legge: è pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020, la Legge n. 176/2020.
Ricordiamo le principali misure previste dal Dl.
Procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori
Per semplificare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento per imprese e consumatori, è modificata in più punti la legge 3/2012, di fatto anticipando l’applicazione di alcune norme sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (Dlgs 14/2019), ancora non entrate in vigore.
Blocco di sequestri e pignoramenti nei territori terremotati
Per assicurare la concreta attuazione degli interventi di riparazione e ricostruzione e per l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica, i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, fino al 31 marzo 2021 non sono assoggettabili a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata.
Credito d’imposta musica e spettacoli da vivo
L’importo massimo del credito d’imposta spettante alle imprese di produzione musicale in relazione alle spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere è aumentato da 200mila a 800mila euro nei tre anni d’imposta; non è più richiesto che l’impresa esista dal 1º gennaio 2012, bensì da almeno un anno prima della richiesta di accesso all’agevolazione; non si applicano più i limiti comunitari in materia di aiuti de minimis, ma il nuovo regime di aiuti di Stato introdotto a seguito dell’emergenza sanitaria (“temporary framework”); è stato eliminato l’obbligo per l’impresa di non essere controllata da un editore di servizi media audiovisivi.
Esenzione Cosap e Tosap e altre misure a sostegno dei pubblici esercizi
Per sostenere i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria e favorire la ripresa delle attività turistiche, gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande – che il decreto “Rilancio” aveva già escluso dal pagamento di Cosap e Tosap per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 – sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.
“Ristori”. Le novità. 1. Occupazione del suolo pubblico
Medesimo esonero, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (venditori ambulanti): per quel periodo, non dovranno pagare il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Inoltre, in continuità con le disposizioni vigenti, applicabili fino al 31 dicembre 2020, sono previste procedure semplificate fino al 31 marzo 2021:
per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall’imposta di bollo;
per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, al solo fine di favorire il rispetto delle misure di distanziamento. Gli esercenti attività di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande potranno provvedervi senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia.
“Ristori”. Le novità. 2. Contributo per la riduzione dei canoni di locazione
Ai proprietari di unità immobiliari abitative che, per venire incontro alle difficoltà economiche degli inquilini, riducono – per qualsiasi ammontare – il canone di affitto per i contratti in essere al 29 ottobre 2020, lo Stato corrisponderà un contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione pattuita, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Il beneficio spetta a condizione che:
l’immobile sia ubicato in un comune ad alta tensione abitativa;
l’immobile costituisca l’abitazione principale del locatario;
il locatore comunichi in via telematica all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Alla finalità vengono destinati 50 milioni di euro per l’anno 2021, assegnati allo specifico fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali, istituito presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Ristori”, dovrà definire le modalità applicative della norma.
Detassazione di contributi e indennità
Fiscalmente irrilevanti tutte le somme (contributi e indennità di qualsiasi natura) ricevute in via eccezionale, a seguito dell’emergenza epidemiologica, dagli esercenti attività di impresa, arte o professione nonché dai lavoratori autonomi; è, infatti, sancito che gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione:
non concorrono alla formazione dell’imponibile ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires);
non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell’Irap;
non rilevano ai fini del rapporto – tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi – richiamato dagli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, rispettivamente ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e delle altre componenti negative di reddito.
La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” fissato dalla Commissione europea, in base al quale, tra l’altro, sono considerati aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che:
non superano, per impresa, 800mila euro, al lordo di imposte e oneri;
sono concessi a imprese non in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia;
sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
“Ristori”. Le novità. 3. Secondo acconto 2020 anche a rate
Viene introdotta la possibilità di versare in maniera frazionata la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi, il 2020 per i contribuenti “solari”), che il decreto “Ristori-quater”, per determinate categorie di contribuenti, ha fatto slittare, senza applicazione di sanzioni e interessi, dallo scorso 30 novembre al 30 aprile 2021.
Pertanto, il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021
Interessati dalla disposizione sono:
a. gli esercenti attività di impresa, arte o professione che, nel periodo d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;
b. a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, i soggetti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al Dl 149/2020 (decreto “Ristori-bis”), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché i ristoranti nelle zone arancioni.
Equo compenso per le prestazioni professionali in ambito “Superbonus”
Va applicata la disciplina in materia di equo compenso ai professionisti incaricati di effettuare prestazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020.
Si tratta, rispettivamente, del “superbonus” del 110% e altri benefici fruibili, in alternativa, sotto forma di cessione del credito corrispondente o di sconto sul corrispettivo.
Pertanto, i soggetti (come banche o altri intermediari finanziari) che acquisiscono il credito occupandosi di qualsiasi aspetto della pratica non possono sottopagare i professionisti cui si rivolgono per determinate attività connesse all’operazione, ma devono assegnare loro un compenso equo, commisurato alla quantità e alla qualità della prestazione ricevuta e conforme ai parametri ministeriali (Dm 17 giugno 2016).