Sospensione contributi: chiarimenti (circ. 145) e istruzioni (msg. 4840)
Sospensione dei contributi: il “Ristori-quater” – art. 2. c. 1. dl n. 157/2020 – immette nell’ordinamento la previsione che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020.
I versamenti in scadenza nel suddetto mese sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
Sospensione contributi: aspetti soggettivi
La sospensione riguarda, altresì:
a. soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020. I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell’Allegato n. 1 alla circolare INPS n. 145 del 14.12.2020.
b. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (Allegato n. 2 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse);
c. soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al dl n. 149/2020 (Allegato n. 3 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse);
d. soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator (Allegato n. 4 alla circolare) che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse).
Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere b, c e d in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza.
Agli effetti della sospensione, gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020 dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.
Sulla base del dato normativo, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.
Sospensione contributi: aspetti generali
Sul piano generale, non vengono sospesi gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto.
La sospensione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione dei versamenti sospesi.
Analogamente, le previsioni contenute nel disposto di cui all’articolo 2 del decreto-legge “Ristori-quater” non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020.
Istruzioni operative
Con un messaggio del 23 dicembre (n. 4840), L’INPS fornisce le istruzioni operative per le diverse gestioni interessate e le relative istruzioni contabili. Nel messaggio sono riportate, inoltre, precisazioni sul rilascio dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) per l’erogazione dei contributi a favore dei settori del turismo e della cultura.