Sovraindebitamento: emendamento al Ristori tranquillizza il CNDCEC
“Apprezzamento” del CNDCEC per l’approvazione dell’emendamento al dl “Ristori” – vicino alla conversione in Legge – che modifica la Legge n. 3/2012, integrandola con alcune “importanti previsioni che connoteranno le procedure di sovraindebitamento declinate nel Codice della crisi”.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti sottolinea di “aver svolto in questi mesi una intensa attività a supporto di questa norma grazie alla quale ora anche i piccoli possono esdebitarsi da subito con regole più semplici”.
“Siamo soddisfatti delle integrazioni apportate al testo della legge n. 3/2012 che abbiamo appoggiato con una faticosa attività di monitoraggio e sostegno nell’interesse della collettività e dei più deboli”, afferma il presidente Massimo Miani, che aggiunge: “Le proposte di modifica alla legge finalizzate di fatto ad anticipare le disposizioni del Codice della Crisi, se applicate senza attendere il 1° settembre 2021– data di entrata in vigore del richiamato Codice – possono fornire ai soggetti in stato di sovraindebitamento un valido strumento per uscire dallo stato di crisi e sono tanto più condivisibili nell’attuale stato di emergenza, ove le crisi delle imprese minori e delle famiglie e, conseguentemente, le richieste di accesso ai procedimenti previsti nella legge per porvi rimedio cresceranno in modo esponenziale”.
La consigliera nazionale delegata alle Funzioni Giudiziarie e metodi ADR, Valeria Giancola, afferma però che “resta aperto un tema sul quale è necessario ancora intervenire: quello dei compensi degli Organismo di composizione della crisi (OCC)”.
Sovraindebitamento: irragionevole dimezzare il compenso dell’OCC
“Non condividiamo la previsione che dimezza, irragionevolmente, consideratane l’esiguità, il compenso dell’OCC nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente: abbiamo tentato di modificare il testo dell’emendamento in considerazione dell’importanza e della complessità delle funzioni attribuite all’OCC sin dall’istanza che il debitore presenta presso la sua sede, funzioni che, stando al tenore letterale del Codice della crisi, non mutano per il sol fatto che il debitore sia incapiente”.
Ai commercialisti “non appare soddisfacente infine l’intera disciplina dei compensi prevista nel Codice della Crisi, dal momento che la percezione del compenso viene condizionata alla integrale e corretta esecuzione del piano da parte dell’OCC e ancorata a una valutazione del giudice in ordine alla diligenza prestata dallo stesso OCC che, in tal modo, resterà vincolato a vigilare sull’esecuzione del piano per tutta la durata programmata, e dunque, in non rari casi, per molti anni”.