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di Redigo.info – dir. Alessia Lupoi
L’OIC pubblica la risposta definitiva al quesito sul trattamento contabile dei fondi di smantellamento e ripristino, confermando l’impianto introdotto dagli emendamenti di marzo di due anni fa (2024) agli OIC 16 e OIC 31.
Il caso è una società OIC adopter che gestisce stazioni di servizio carburanti: per norma, è tenuta alla rimozione degli impianti e al ripristino del terreno al termine dell’utilizzo. Dal modello contabile vigente rinveniamo la posizione che il fondo è rilevato quando sorge l’obbligazione e in contropartita all’incremento del costo del cespite su cui insiste l’onere.
Tra i sopra detti, l’OIC 31 richiede che la stima rifletta l’ammontare della passività prevista al momento dell’esborso, con possibilità di attualizzazione al ricorrere delle condizioni. Rispondendo alle esigenze delle piccole e medie realtà produttive, l’Organismo di contabilità chiarisce che possono essere adottate tecniche di stima semplificate, purché rappresentino una ragionevole approssimazione del valore futuro dell’obbligazione; è perciò ammissibile utilizzare il costo dell’intervento alla data di bilancio, ove ciò sia adeguatamente motivato.
In assenza di perizie, serie storiche o dati interni, si può ricorrere a parametri esterni pertinenti come i costi medi sostenuti da operatori simili, limitatamente agli oneri di smantellamento, ripristino e smaltimento del terreno asportato. Restano esclusi i costi di bonifica, che seguono una disciplina autonoma. Le stime vanno aggiornate annualmente se emergono elementi di novità e specifici.
Ora gli impatti dei criteri per la detta stima dei fondi di smantellamento
Sul piano dell’ammortamento, l’OIC ribadisce che i costi capitalizzati seguono la vita utile del cespite. Nell’ipotesi che l’obbligazione insista su un terreno di proprietà non ammortizzato, i costi sono ammortizzati lungo la loro vita utile propria (che non è che il periodo entro il quale si prevede il ripristino del sito). La rinnovabilità dell’autorizzazione amministrativa non è, né può essere, un parametro sufficiente a determinare la vita utile.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non fosse stato iscritto alcun fondo per mancanza di una stima attendibile, la prima rilevazione rappresenta un cambiamento di stima ai sensi dell’OIC 31 (§ 19A), con conseguente adeguamento del valore del cespite.
La risposta precisa che gli oneri di bonifica del sottosuolo inquinato durante l’operatività della stazione di servizio non rientrano nel fondo per onere di smantellamento e ripristino: sono imputati a conto economico quando il danno si verifica, seguendo la medesima disciplina del fondo per recupero ambientale.

