Imu: chiarimenti nelle FAQ del MEF

Il MEF risponde, in rete, ai dubbi di cittadini, Caf e professionisti sull’abolizione della prima e seconda rata Imu relative al 2020. L’agevolazione, prevista dai decreti “Ristori”, interessa soggetti passivi dell’imposta municipale, gestori delle attività maggiormente colpite dalle misure restrittive adottate per arginare il contagio da Covid-19.

Imu: questione tempistica del rinvio temporale

La Legge n. 159/2020 di conversione del Dl n. 125/2020 ha rinviato dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione delle aliquote Imu previste per il 2020 e comunicate dai Comuni. Il rinvio, però, è giunto quando contribuenti e intermediari avevano già calcolato quanto dovuto. Ne è derivato “scompiglio”.

1- Con una prima Faq, il MEF ha precisato che coloro che hanno già predisposto il modello di pagamento o versato il saldo Imu 2020 in scadenza al 16 dicembre, sulla base delle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre (in virtù della precedente proroga), non sono tenuti a ricalcolare il tributo e a compilare un nuovo modello, circostanza avvalorata dall’articolo 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

L’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive dovrà essere versata senza sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021.

Nel caso di conguaglio a favore, il contribuente dovrà azionare il procedimento relativo al rimborso.

L’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu stabilita dall’articolo 5 del decreto “Ristori-bis“, spetta per l’immobile localizzato in fascia “rossa”, utilizzato per lo svolgimento di una delle attività indicate nell’allegato n. 2 al decreto stesso, nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020 e la scadenza del versamento del tributo, ovvero entro il 16 dicembre 2020.

Il decreto “Ristori-ter“, inoltre, ha esteso l’agevolazione alle regioni divenute “rosse” successivamente.

La mutata differenziazione delle fasce territoriali avvenuta nel frattempo, precisa il ministero nella seconda risposta, non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti per usufruire del beneficio quando sono stati emanati i relativi decreti.

2- Un altro quesito riguarda cinema, teatri e alberghi esentati dal pagamento della seconda rata Imu dall’articolo 78 del Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), in caso di immobili classificati nelle categorie catastali D/3 e D/2.

Successivamente, l’articolo 9 del Dl n. 137/2020 ha cancellato l’appuntamento in cassa per le categorie Ateco indicate nell’allegato 1 al provvedimento stesso. Tra i beneficiari sono inclusi cinema, teatri e alberghi, senza alcuna condizione rispetto alla categoria catastale posseduta, ma salvaguardando le disposizioni del Dl n. 104/2020 su richiamato.

Al riguardo, la Faq fa riferimento a quanto dispone l’articolo 9 menzionato, che conferma i paletti fissati del decreto “Agosto” in materia, quindi l’applicabilità del beneficio fiscale soltanto per immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

Infine, non versano l’imposta municipale 2020 i soggetti passivi per le strutture in cui svolgono attività di bed & breakfast e di case vacanze soltanto se esercitata in forma imprenditoriale (articolo 78 del Dl n. 104/2020).