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In data 28 settembre 2026, Confimprese Italia, AiFOS, Assoesercenti, ITALPMI, UCI, Unci, Valitalia PMI e Fesica hanno firmato il rinnovo del CCNL Attività collaterali del terziario (Cod. CNEL H01H).
Tra le novità previste anche i nuovi minimi di Paga Base Nazionale Conglobata.
Novità dal rinnovo di settembre 2026
Molte le novità introdotte dalle Parti firmatarie al CCNL H01H. In primis segnaliamo i nuovi importi di Paga Base Nazionale Conglobata con quattro diverse valenze:
- 1° ottobre 2026;
- 1° gennaio 2027;
- 1° gennaio 2028;
- 1° gennaio 2029.
Di seguito gli importi relativi alla mensilità corrente:
| Livelli | Paga Base Nazionale Conglobata dal 01/10/2026 |
| Quadro A | 2.255,39 € |
| Quadro B | 1.877,64 € |
| 1 | 1.765,42 € |
| 2 | 1.635,43 € |
| 3 | 1.507,89 € |
| 4 | 1.449,43 € |
| 5 | 1.404,33 € |
| 6 | 1.376,57 € |
Introdotto altresì un importo di welfare contrattuale onnicomprensivo pari a € 500,00 annui, da utilizzare entro il termine tassativo del 30 aprile dell’anno successivo. Per i lavoratori part-time in misura pari o inferiore al 50% dell’orario ordinario di lavoro, l’importo riconosciuto sarà pari a € 250,00 annui.
L’importo di welfare contrattuale non potrà essere monetizzato e deve essere fruito tramite beni e servizi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- beni e servizi in natura (buoni spesa o buoni carburante) nel rispetto dei limiti di esenzione annuali di legge;
- rimborso delle spese di istruzione, asili nido, testi scolastici e centri estivi per i figli a carico;
- servizi di assistenza e cura per familiari anziani e non autosufficienti;
- abbonamenti a trasporti pubblici locali, regionali o nazionali.
Apprendistato professionalizzante: inquadramento e retribuzione del livello 5
Tra le novità introdotte dal rinnovo figura anche una più precisa regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante. Rispetto all’accordo del 20 luglio 2023, che non disciplinava in maniera dettagliata il trattamento del livello 5, le Parti hanno inserito una tabella riepilogativa dei livelli dal 2 al 5 con indicazione dell’area professionale, della durata del percorso e della progressione economica. Per il livello 5 è prevista una durata di 24 mesi, con retribuzione pari al 60% per i primi 12 mesi, 70% per i successivi 6 mesi e 90% per gli ultimi 6 mesi.
Introduzione di nuovi permessi
- Decesso o grave infermità: Oltre i 3 giorni lavorativi per anno, con decorrenza della retribuzione giornaliera normale, riconosciuti in caso di decesso o grave infermità documentata di padre, madre, fratello, sorella, coniuge, figli, nonno/a, suocero/a, e convivente purché risulti stabile la convivenza con il lavoratore da certificazione anagrafica, al lavoratore spettano altri 3 giorni di permesso straordinario retribuito in caso di decesso o grave infermità di suocero/a.
- Congedo nonni lavoratori: I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per prestare assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni. Per poter usufruire del congedo si deve prestare richiesta scritta al datore di lavoro almeno 48 ore prima, indicando la ragione e le generalità del nipote da assistere. I 10 giorni si intendono complessivi annui a prescindere dal numero dei nipoti.
- Congedo per patologie di particolare gravità ed invalidità: I lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un congedo, continuo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
- Congedo per donne vittime di violenza di genere: La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Nuovo trattamento economico per maternità e malattia
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice in congedo di maternità obbligatoria viene aumentato al 100%, con integrazione da parte dell’azienda.
Per la mattia, invece, l’accordo ha modificato il riferimento ai giorni di malattia previsti, passando da eventi di durata inferiore o superiore a 8 giorni a eventi di 5 giorni o più. Rimangono invariate le aliquote del trattamento economico.
Melania Baroncini

