Temporary Framework: aiuti di Stato in stand by
Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current Covid-19 outbreak.
Dal 19 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la relativa Comunicazione, contenente un quadro temporaneo che consentisse agli Stati membri dell’Unione di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di Covid-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli Aiuti di Stato.
Temporary Framework: validità fino al 30.9.2021
Integrato e modificato più volte da allora, il Temporary Framework ha ottenuto una scadenza prolungata: i temporanei regimi di aiuto (legittimati normativamente dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) varranno fino al 30 settembre 2021.
Gli aiuti concessi (paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 107 del TFUE) devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia. Per contro, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in generale alla crisi economica innescata dalla pandemia devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE;quindi, in linea di principio, alla luce del Temporary Framework.
In ogni caso, il “Quadro Temporaneo” non sostituisce, piuttosto integra gli altri strumenti di intervento pubblico consentiti in via ordinaria sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.
Le misure di aiuto in esso previste possono essere cumulate, a date condizioni:
– tra loro;
– con i regimi di aiuti ordinari consentiti, purché rispettate le regole di cumulo previste.
Rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti.
In proposito, la Commissione europea ha prorogato la validità di alcune norme della disciplina non emergenziale sugli aiuti di Stato, che sarebbero altrimenti scadute alla fine del 2020, apportandovi anche talune correzioni per renderne certa l’applicazione durante l’attuale situazione emergenziale.
Sono stati, dunque, prorogati di tre anni (fino al 2023):
– il regolamento generale di esenzione per categoria;
– il regolamento de minimis (piccoli importi);
– gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.
Temporary Framework: contenuti
Con la Comunicazione del 19 marzo 2020, la Commissione Ue ha ritenuto ammissibili (previa notifica) cinque categorie di aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese.
In particolare, gli Stati membri sono stati autorizzati a concedere aiuti di importo limitato, quali:
– sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;
– aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti;
– aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
– aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
– maggiore flessibilità nell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (il 28 marzo 2020, la Commissione ha modificato la comunicazione sulla valutazione degli aiuti di Stato al credito per l’esportazione, per adeguarla all’aumentata rischiosità delle esportazioni nel contesto della crisi globale).
Con una successiva Comunicazione del 3 aprile, la Commissione ha poi consentito ulteriori misure di sostegno pubblico, quali:
– il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus;
– il sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;
– il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia;
– il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;
– il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia.
Con la terza Comunicazione (8 maggio), la Commissione ha apportato una seconda modifica del Temporary Framework per consentire, secondo regole temporanee e straordinarie efficaci sino al 1° luglio 2021, interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l’economia dell’Ue nel suo complesso.
Questa Comunicazione ha introdotto inoltre la possibilità per gli Stati membri, fino a dicembre 2020, di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie in conseguenza della pandemia, fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.
Con la Comunicazione del 29 giugno 2020, una terza modifica ha esteso il campo di applicazione del quadro temporaneo al sostegno pubblico a tutte le micro imprese e piccole imprese (imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo totale e/o bilancio annuo totale inferiori a 10 milioni di EUR), anche se il 31 dicembre 2019 erano già in difficoltà finanziarie. Tali imprese, come evidenziato, sono state particolarmente colpite dalla carenza di liquidità causata dall’impatto economico dell’attuale pandemia di coronavirus.
Terza Comunicazione: più sostegno alle Startup
La modifica ha aumentato le possibilità di sostenere le Startup, in particolare quelle innovative, che svolgono un ruolo fondamentale per la ripresa economica dell’Unione.
E’ stato anche chiarito che gli aiuti non devono essere subordinati alla delocalizzazione dell’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da altro Paese all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, in quanto tale condizione sarebbe particolarmente dannosa per il mercato interno. Ciò vale indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nel SEE.
Con la quarta Comunicazione del 13 ottobre 2020, la Commissione ha introdotto una modifica al quadro, che ha prorogato la scadenza di operatività delle misure del Temporary Framework al 30 giugno 2021, ad eccezione di quelle relative alle misure di ricapitalizzazione che vengono prorogate per ulteriori tre mesi fino al 30 settembre 2021, nonché esteso ulteriormente le tipologie di Aiuti di Stato ammissibili.
Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia rientra ora, a date condizioni, nei regimi consentiti.
In chiusura, appare opportuno ricordare come la Commissione Ue abbia da subito, prima ancora di adottare le predette Comunicazioni, consentito agli Stati membri l’adozione di talune misure.
Tra esse:
la sospensione del pagamento delle imposte sulle società;
la sospensione dell’IVA o dei contributi previdenziali;
il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.