Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione UE un regime italiano di ricapitalizzazione

La Commissione europea ha approvato un regime italiano con una dotazione di bilancio complessiva di 44 miliardi di € destinato a sostenere le grandi imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime si articola in 4 misure, avallate ai sensi del quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Le misure italiane di sostegno.

Il regime notificato alla Commissione, comprendente le 4 misure complementari a sostegno delle grandi imprese particolarmente colpite dalla pandemia di coronavirus, prevede che siano realizzate attraverso strumenti di ricapitalizzazione, in particolare strumenti di capitale e strumenti ibridi di capitale (obbligazioni convertibili e debiti subordinati). Insieme al regime italiano destinato alle PMI, approvato dalla Commissione il 31 luglio 2020, le misure italiane mirano a sostenere la solvibilità di un’ampia gamma di imprese che hanno sofferto a causa della pandemia di coronavirus, aiutandole a garantire il proseguimento delle loro attività e a sostenere l’occupazione.

Il regime è destinato alle grandi imprese che hanno subìto una drastica riduzione delle entrate nel 2020. Per essere ammissibili, tra gli altri criteri, le imprese devono essere considerate strategiche per l’economia e per i mercati del lavoro.

Le misure previste dal regime consistono in:

1) conferimenti in capitale;

2) obbligazioni doverosamente convertibili;

3) obbligazioni convertibili su richiesta del beneficiario o dell’obbligazionista;

4) debiti subordinati.

Le quattro misure sono amministrate da “Patrimonio Rilancio“, una società veicolo ad hoc.

La Commissione ha constatato che il regime notificato dalle autorità italiane è compatibile con le condizioni previste dal quadro temporaneo. In particolare, per quanto riguarda le misure di ricapitalizzazione:

i) il sostegno è messo a disposizione delle imprese se risulta necessario per il mantenimento delle attività, ove non sia disponibile altra soluzione adeguata e sia nell’interesse comune intervenire;

ii) il sostegno si limita all’importo necessario per garantire la sostenibilità dei beneficiari e non va al di là del ripristino della struttura patrimoniale precedente la pandemia di coronavirus;

iii) il regime prevede una remunerazione adeguata per lo Stato;

iv) le condizioni che governano le misure incentivano i beneficiari e/o i loro proprietari a rimborsare il sostegno quanto prima possibile (sono previsti, tra l’altro, aumenti progressivi della remunerazione, il divieto di distribuzione di dividendi e l’introduzione di un massimale di remunerazione dei dirigenti e di un divieto di versamenti di bonus agli stessi);

v) sono in atto misure di salvaguardia per garantire che i beneficiari non beneficino indebitamente degli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione a scapito della concorrenza leale nei mercati interni, ad esempio il divieto di acquisizioni, per evitare espansioni commerciali aggressive;

vi) da ultimo, gli aiuti a favore di un’impresa superiori alla soglia di 250 milioni di € devono essere notificati separatamente e valutati individualmente.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di strumenti di debito subordinato:

i) essi non supereranno i limiti relativi al fatturato e alle spese salariali dei beneficiari previsti dal quadro temporaneo e

ii) possono essere concessi soltanto entro la fine del 2020.

Infine, solo le imprese che non erano considerate in difficoltà al 31 dicembre 2019 sono ammissibili all’aiuto nell’ambito di questo regime.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, opportuna e proporzionata a quanto indispensabile per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

E’ su queste basi che la Commissione ha approvato la misura in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.