Contributo a fondo perduto per società in liquidazione

L’articolo 25 del Dl “Rilancio” ha previsto un contributo a fondo perduto. Destinatari del beneficio sono:

esercenti attività d’impresa;

lavoratori autonomi;

titolari di reddito agrario;

titolari di partita Iva.

Contributo a fondo perduto: requisiti oggettivi

In via generale, condizioni necessarie alla concessione del contributo sono che:

1. nel 2019, i predetti soggetti non devono aver totalizzato ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;

2. il fatturato di aprile 2020 dev’essere inferiore almeno a 2/3 del fatturato di aprile 2019. Infatti, la disposizione regolatrice stabilisce che «l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019».

Il caso della liquidazione societaria

Nello specifico, in relazione alla liquidazione societaria, l’Agenzia delle Entrate sostiene che possono fruire del contributo a fondo perduto Covid previsto dal decreto “Rilancio”, i soli soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria.

Nel chiarimento fornito con la risposta n. 476/2020, l’AdE motiva il diniego del beneficio alle imprese la cui liquidazione, anche volontaria, sia stata avviata alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (dopo, cioè, la predetta data del 31 gennaio 2020) con la constatazione – dettata dalla ratio legis a base della dispisizione normativa che disciplina il contributo – che l’attività ordinaria risulta interrotta in ragione di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica.

Modalità di calcolo del contributo a fondo perduto

Con riferimento all’ammontare dei ricavi, occorrerà considerare il periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Dl “Rilancio”, ovvero 1 gennaio – 31 dicembre 2019, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

In particolare, il legislatore ha previsto le seguenti percentuali:

– il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;

– il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;

– il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari avessero diritto ad un contributo che, sulla base dei calcoli sopra esposti fosse inferiore al minimo o pari a zero, per mancanza di dati da confrontare (si pensi, ad esempio, all’ipotesi di coloro che hanno avviato l’attività nel mese di maggio 2019), il legislatore ha previsto che il contributo qui in esame stesso spetti, in ogni caso, per un importo non inferiore a:

– € 1.000 per le persone fisiche e

– € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (fermo restando che si tratti di soggetti che rientrano tra quelli inclusi nell’ambito applicativo della disposizione normativa).

In chiusura, possono altresì beneficiare del contributo minimo i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 i quali in fase di start up non avevano ancora conseguito ricavi nel 2019, che quindi sarebbero stati penalizzati dal confronto con il mese di aprile 2020.