Il Decreto Agosto è legge. Quali novità nel Fisco?
Il “Decreto Agosto” è legge (Supplemento Ordinario n. 37 della Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, Legge n. 126/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 104 del 14 agosto 2020, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia»).
Con novità ereditate nei passaggi parlamentari fino a ieri.
Ne elenchiamo alcune in materia fiscale ospitate negli articoli “ritoccati”.
Decreto Agosto. Articolo 31.
Il comma 4-ter del Decreto, introdotto al Senato, incrementa di 403 milioni di euro, per il 2020, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Decreto Agosto. Articolo 51.
Il nuovo comma 1-ter stabilisce la riduzione all’1% dell’aliquota dell’imposta di registro per gli atti traslativi della proprietà di terreni agricoli, anche se adibiti a rimboschimento.
Misura valida fino al 31 dicembre 2020.
Oltre a ciò, con il nuovo comma 3-quater è stata chiarita, ai fini dell’applicazione del Superbonus, la definizione di “accesso autonomo”: indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
Infine, con il comma 3-quinquies, sempre in ambito Superbonus, è stata semplificata la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni.
Articolo 57-bis.
A proposito di eco e sisma bonus al 110% sull’importo delle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione: i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, ammesse al beneficio, sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009, del 2016, del 2017.
In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per le spese di ripristino degli immobili danneggiati, comprese le seconde case.
Decreto Agosto. Articolo 60.
Il nuovo comma 7-bis, specifica che i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono non effettuare, nell’esercizio in corso, fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non effettuata è imputata all’esercizio successivo; con lo stesso criterio saranno quindi differite le quote successive, prolungando di fatto il piano di ammortamento originario per un anno.
Questa misura può essere estesa agli anni successivi con un decreto MEF.
Con il comma 7-sexies è, poi, estesa la platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal Dl n. 34/2020.
Così, possono presentare la domanda i soggetti che non hanno fatto richiesta ai sensi dell’articolo 25 del Dl n. 34/2020.
Al fine del riconoscimento del contributo sarà possibile presentare l’istanza entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica (15 dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), definita e attuata con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Decreto Agosto. Articolo 72-bis.
Modifica la disciplina del gruppo Iva per chiarire il regime di esenzione per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti da consorzi che non partecipano al gruppo.
Articolo 77.
Il credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa per:
– strutture alberghiere;
– strutture termali;
– agenzie di viaggio e turismo;
– tour operator,
maturato indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente (articolo 28 del Dl n. 34/2020), per le imprese turistico ricettive spetta fino al 31 dicembre 2020.
Decreto Agosto. Articolo 78.
In tema di agevolazioni per i settori del turismo e dello spettacolo, l’esenzione Imu per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D/2), è stata estesa anche alla prima rata del 2020.
Articolo 78-bis.
L’articolo riporta alcune norme di interpretazione autentica volte a sostenere l’esercizio delle attività imprenditoriali agricole, estendendo alcune agevolazioni in materia Imu.
Decreto Agosto. Articolo 81.
Possono fruire del credito d’imposta pari al 50% delle spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in favore di leghe sportive anche gli investimenti effettuati nei confronti delle leghe di discipline paralimpiche.
Decreto Agosto. Articolo 97-bis.
Permette di destinare, nel 2021, il 2 per mille dell’Irpef a favore di associazioni culturali.
Articolo 98-bis.
I soggetti Isa che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, possono regolarizzare senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, i versamenti dovuti e non effettuati.
Decreto Agosto. Articolo 109.
Aggiunge all’esonero dalle tasse per l’occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione e somministrazione di pasti (fino al 31 dicembre) quello per le attività commerciali (fino al 15 ottobre).
Decreto Agosto. Articolo 110.
Da ultimo, l’articolo 110 prevede che società di capitali e enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali possano effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Ciò avviene versando una imposta sostitutiva del 10 per cento.
Le imprese che hanno l’esercizio che non coincide con l’anno solare, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Ma a condizione che i beni d’impresa e le partecipazioni risultino dal bilancio dell’esercizio precedente.