Trattamento di integrazione salariale: nuove INPS

Sul trattamento di integrazione salariale ancora precisazioni circa la proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domande:

  • CIGO (cassa integrazione ordinaria);
  • CIGD (cassa integrazione in deroga);
  • CISOA (cassa integrazione speciale per operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti di imprese agricole).

e dei dati utili ai relativi pagamenti diretti.

Anche chiarimenti in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di 9 settimane di trattamento di integrazione salariale.

1 – Trattamento di integrazione salariale. Domande entro il 31 ottobre

Due le norme di riferimento per altrettante delucidazioni INPS con messaggio n. 3729/2020, del 14 ottobre:

. il Dl n. 125/2020;

. il Dl n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

L’Istituto rende noto che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti riferite al Decreto “Agosto”, inviate dalle aziende oltre le scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020 (precedenti alla data di proroga), saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la nuova ultima data del 31 ottobre 2020.

Unitamente a ciò, l’INPS comunica di stare provvedendo, tramite invio centralizzato massivo, a notificare a mezzo PEC anche le autorizzazioni sui provvedimenti di CIG in deroga INPS.

A tal fine fa presente che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento (illustrati in allegato) deve ritenersi valida, come data di notifica, quella di invio della PEC.

2 – Ulteriori 9 settimane

Quanto sopra chiarito, l’INPS interviene poi sulle ulteriori 9 settimane di ammortizzatori sociali emergenziali in ordine, in particolare, all’invio delle istanze.

Rammentando che il “Decreto Agosto” prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, mette a fuoco quanto segue sul secondo periodo.

In merito alla trasmissione delle istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, la stessa trasmissione è già possibile dalla data di pubblicazione del messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020.

Si deve prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime 9 settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

Il rispetto delle condizioni normative derivate dal “Decreto Agosto”, cioè che le richieste inviate si riferiscano a un periodo successivo rispetto alle prime 9 settimane di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario e che detto periodo sia già stato interamente autorizzato, sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.