Decreto Agosto, rimodulata la cassa integrazione. INPS spiega come

L’innovazione dell’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 che il decreto “Agosto” ha introdotto, rimodula i trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA e, in taluni casi, collega l’ammissione delle citate misure di sostegno all’obbligo del versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.


In sintesi, le novità di questo decreto sono:
– il contributo addizionale dovuto dalle imprese che chiedono la cassa integrazione senza aver subito perdite di fatturato o che hanno registrato un calo ma contenuto entro il 20%; – lo slittamento dei termini al 30 settembre per presentare la domanda di ammortizzatori che si riferiscono a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa successiva al 13 luglio.

CIGO, CIG in deroga, ASO e CISOA. Accesso indipendente dal passato

I datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono accedere ai nuovi trattamenti indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del 2020. Il numero massimo di settimane richiedibili entro il 31 dicembre 2020 è fissato in 18 settimane complessive.

Il decreto “Agosto” azzera, quindi, il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020. Ma i periodi di integrazione già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

Trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga e assegno ordinario

Il quadro dei trattamenti cui i datori di lavoro possono accedere fino al termine del 2020 è riassumibile come segue:


le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Le settimane di trattamenti CIGO, CIGD e assegno ordinario si articolano come già proposto per le precedenti fruite fino al 12 luglio scorso: invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.

Mentre il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori 9 è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:

  • aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
  • aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subìto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
  • nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subìto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori 9 settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Nuovi trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario. Modalità di accesso

Per le richieste che riguardano le prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”.

Per quanto attiene alle ulteriori 9 settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, si attendono istruzioni operative per l’invio delle domande.

Se i datori di lavoro, in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina, hanno già chiesto e ottenuto l’autorizzazione per periodi che si collocano successivamente al 13 luglio 2020, la richiesta delle prime 9 settimane dovrà tenere conto di tali autorizzazioni ai fini del rispetto del citato limite.

CISOA

Anche i datori di lavoro del settore agricolo che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), per una durata massima di 50 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Per tale prestazione, è previsto che i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni di legge, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, siano imputati ai 50 giorni previsti dal decreto “Agosto”.

I citati periodi di integrazione salariale sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Diversamente da quanto previsto per gli altri trattamenti, l’ulteriore periodo di CISOA, della durata massima di 50 giorni, non è in alcun modo collegato alla verifica dell’andamento del fatturato aziendale. Pertanto, per tale tipologia di integrazione salariale, l’azienda non deve presentare la dichiarazione di responsabilità nella quale autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.


VERIFICA ANDAMENTO FATTURATO AZIENDALEPRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
CIGO
CIGD
ASO
CISOANoNo

Termini di trasmissione delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo

In linea con la disciplina vigente per i trattamenti di integrazione salariale con casuale COVID-19, il decreto “Agosto” stabilisce che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il versamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

Il decreto “Agosto” prevede uno slittamento transitorio dei termini ordinari di trasmissione delle domande dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA rientranti nella nuova disciplina declinata dall’articolo 1, disponendo che – in sede di prima applicazione della norma – per le domande con inizio di sospensione/riduzione dal 13 luglio 2020, la scadenza ordinaria del 31 agosto 2020 venga differita al 30 settembre 2020. Parallelamente, il decreto introduce un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD e ASO che, in via ordinaria, scadrebbero nel periodo ricompreso tra l’1 e il 31 agosto 2020.

Anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Riguardo alla trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, nei casi in cui, sulla base delle regole ordinarie, la scadenza dell’invio dei suddetti dati si collochi entro il 31 agosto 2020, la stessa è differita al 30 settembre 2020.

Per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.