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  Leggi e Prassi  Messaggio INPS n°3525 del 01/10/2020
Leggi e Prassi

Messaggio INPS n°3525 del 01/10/2020

redazioneredazione—Ottobre 4, 2020
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Mittenti
Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Oggetto
D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 1. Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) con causale “COVID-19 con fatturato”. Modalità di presentazione delle domande

Testo completo del messaggio

  1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
    Con il messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 e con la circolare n. 115 del 30 settembre 2020, ai quali si rinvia, sono state illustrate le modifiche apportate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali prevista in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
    L’articolo 1 del menzionato decreto-legge, rideterminando il periodo dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e dell’assegno ordinario che possono essere richiesti nel secondo semestre 2020 dai datori di lavoro, ha previsto la possibilità di accedere a un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
    Si ricorda che, mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
    Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, come illustrato nella citata circolare n. 115/2020, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, denominata “COVID 19 con fatturato”, con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
    Con la citata dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    non avere subito un calo di fatturato;
    aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;
    aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
    avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.
    L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.
    Tanto rappresentato, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l’invio della specifica domanda con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.
    La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane che, in relazione alla previsione normativa sopra illustrata, può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020, comunque da concludersi entro il 31 dicembre 2020. Si ribadisce che potranno presentare domanda per accedere alle seconde 9 settimane esclusivamente i datori di lavoro che abbiano già richiesto le prime 9 settimane e siano stati autorizzati ai relativi trattamenti.
  2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO, CIGD E ASO
    L’azienda o il consulente deve inoltrare la domanda esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.
    Poiché l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sopra descritte sono le seguenti:
    SPID di livello 2 o superiore;
    Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    Carta nazionale dei servizi (CNS).
    Una volta autenticati, in base al trattamento di integrazione salariale da richiedere, ai fini della presentazione della domanda si dovranno osservare le seguenti modalità:
  • CIGO: da “CIG e fondi” alla voce “CIG Ordinaria”, si acquisisce la domanda con le consuete modalità, indicando come causale la nuova “COVID 19 con fatturato”;
  • CIGD: da “CIG e fondi” alla voce “CIG in deroga INPS”, nella sezione “invio domande”, indicando la tipologia di domanda “deroga INPS” oppure “deroga plurilocalizzata”, si inserisce la matricola aziendale e nella tipologia di richiesta si sceglie “proroga 9 settimane con fatturato”;
  • FONDI: da “CIG e fondi” alla voce “Fondi di solidarietà”, nella sezione “invio domande” si sceglie il tipo intervento “005 COVID_19 assegno ordinario”, si inserisce la matricola aziendale e si entra in domanda, nella domanda stessa si deve scegliere dal menu a tendina la causale “COVID_19 con fatturato”’.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

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