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  Fisco  Statuto del contribuente, ne bis in idem nel procedimento tributario
Fisco

Statuto del contribuente, ne bis in idem nel procedimento tributario

redazioneredazione—Ottobre 24, 2023
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Il Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023, n. 55, ha approvato un decreto legislativo di attuazione della legge n. 111/2023 (delega al Governo per la revisione del sistema tributario).

Il decreto. Modifiche allo Statuto

Il decreto che dà attuazione alla delega relativa alla revisione dello Statuto dei diritti del contribuente e all’applicazione, in via generalizzata, del principio del contraddittorio, precisa che le disposizioni dello Statuto concernenti:

– la garanzia del contradditorio e dell’accesso alla documentazione tributaria;

– la tutela dell’affidamento;

– il divieto del ne bis in idem;

– l’autotutela

attengono ai livelli essenziali delle prestazioni.

Stabilisce, anche, che le norme tributarie impositive che recano il presupposto d’imposta e i soggetti passivi si applicano ai soli casi previsti dalla norma.

Con riguardo alla disciplina dell’efficacia temporale delle norme tributarie, conferma il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie. In particolare:

  • specifica il regime dei tributi periodici, precisando che nel caso di tributi “dovuti, determinati o liquidati periodicamente” le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica;
  • stabilisce che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente;
  • stabilisce il regime dell’annullabilità (in luogo della vigente nullità dei provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni;
  • disciplina espressamente “il principio del contraddittorio”:
  • stabilisce che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo (il diritto al contraddittorio è escluso per gli atti non aventi contenuto provvedimentale);
  • delinea la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente;
  • interviene sulla disciplina della motivazione degli atti tributari, stabilendo che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione;
  • esplicita la possibilità di prevedere la motivazione anche per relationem;
  • stabilisce che gli atti della riscossione debbano contenere, con riguardo agli interessi, i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.

Il testo interviene anche in merito alla disciplina dei vizi degli atti dell’Amministrazione finanziaria:

  • annullabilità – gli atti sono impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e sono annullabili “per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti”. I motivi di annullabilità non sono rilevabili d’ufficio;
  • nullità – i vizi di nullità devono esser qualificati come tali dalle norme e possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria; sono rilevabili d’ufficio; danno diritto alla ripetizione di quanto versato, salva la prescrizione del credito;
  • irregolarità – l’incompleta o inesatta indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’atto di riscossione costituisce mera irregolarità e non vizio di annullabilità;
  • inesistenza – si chiarisce che è inesistente la notificazione degli atti impositivi e della riscossione priva dei suoi elementi essenziali (soggetti giuridicamente inesistenti, privi di collegamento con il destinatario, estinti); fuori dai predetti casi, la notificazione eseguita in violazione di legge è nulla, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo dell’atto.

Estende l’obbligo di conservazione decennale della documentazione tributaria anche alle scritture contabili; decorso il decennio, è preclusa all’Amministrazione finanziaria l’utilizzabilità, a fini probatori, della documentazione.

Introdotto nello Statuto il principio del ne bis in idem

Il nuovo decreto introduce espressamente il principio del ne bis in idem nel procedimento tributario, stabilendo che l’Amministrazione può esercitare l’azione accertativa una sola volta per ogni periodo d’imposta.

Vieta espressamente all’Amministrazione finanziaria di divulgare, nell’esercizio dell’azione amministrativa, i dati dei contribuenti acquisiti anche attraverso l’interoperabilità con altre banche dati.

Rimodula il principio della non sanzionabilità del “ragionevole affidamento” a favore del contribuente precisando che, solo in caso di tributi dell’Unione Europea, non è tenuto al versamento di sanzioni e interessi per il periodo di vigenza del tributo, quando le indicazioni contenute negli atti dell’Amministrazione finanziaria sono formulate in maniera precisa.

Introduce il principio di proporzionalità dell’azione dell’Amministrazione finanziaria e disciplina l’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (obbligo di annullare l’atto per le ipotesi di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione).

Attua la revisione dell’istituto dell’interpello, con la previsione del versamento di un contributo, e individua i documenti di prassi attraverso i quali l’Amministrazione finanziaria fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme tributarie (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata) e delle circolari.

Prevede la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare consulenza giuridica ai contribuenti.

Istituisce, per ultimo, il Garante nazionale del contribuente, con un ampliamento delle funzioni rispetto all’attuale Garante del contribuente.

Sitografia

www.governo.it

Statuto del contribuente
Dialogo MEF/INT al tavolo tecnico del 24 ottobre
Adempimenti tributari, razionalizzazione e semplificazione in CdM
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