Riscossione, CNDCEC: documento di ricerca che analizza vecchio e nuovo

Il 1° gennaio 2025 é data spartiacque tra vecchio e nuovo. Le rateazioni verso Agenzia delle entrate-Riscossione sono, infatti, mutate e il numero delle rate concesso su istanza del contribuente si è allungato.

Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, rubricato: “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”, in vigore dall’8 agosto 2024. Il D. LGS. n. 110/2024 (GU n. 184 del 7.8.2024) rientra nella più ampia riforma del sistema fiscale realizzata in attuazione della legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Questa, all’art. 18, dettava principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

Il 2025 segna, inoltre, la riapertura dei termini per versare le rate della rottamazione “quater” di cui alla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a beneficio di coloro i quali, pur essendovi stati ammessi, erano incorsi nella decadenza prima del 31 dicembre 2024.

Sul tema un documento di ricerca del CNDCEC (18 aprile 2025), dal titolo “Le principali novità della riforma della riscossione e la riammissione alla rottamazione “quater. L’obiettivo è analizzare le principali novità contenute nel decreto delegato, le modalità di riammissione alla definizione agevolata, le ricadute di ordine pratico che interessano contribuenti e professionisti.

Vecchio e nuovo nel documento dei Commercialisti

La prima novità introdotta dal Decreto n. 110/2024 è nell’art. 2; concerne la tempestiva attività di notifica da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, ancorata alla data di affidamento del carico da parte dell’ente creditore.

Da inizio gennaio 2025, infatti, è previsto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione assicuri la salvaguardia del credito erariale procedendo al tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, o – come recita la norma – nel più ampio termine derivante dall’applicazione di normative straordinarie in caso di eventi eccezionali, seguendo le modalità ordinarie previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973,
ovvero dall’art. 26 del D.L. n. 76/2020.

Il termine è meramente “sollecitatorio”, finalizzato a efficientare l’attività di notifica che – per questo – si riferisce al tentativo, il quale dev’essere tempestivamente attivato per l’appunto entro il nono mese dall’affidamento del carico. I Commercialisti non escludono, tuttavia, che del suo rispetto possa chiedersi conto all’agente della riscossione.

Impugnabilità delle cartelle invalidamente notificate. Cosa cambia in sostanza

In materia di impugnabilità delle cartelle di pagamento invalidamente notificate, nella versione attuale della norma è confermato che la proponibilità del ricorso, di conseguenza la tutela giurisdizionale, siano subordinate alla prova del danno potenziale; pertanto, il contribuente che intenda impugnare il ruolo e la cartella asseritamente non notificata, avrà l’onere di dimostrare il pregiudizio che ne ritrarrebbe in caso contrario.

La novità di rilievo introdotta dal nuovo testo normativo è rappresentata dalla possibilità di impugnazione del ruolo e della cartella da parte dei soggetti ammessi alle procedure previste dal codice della crisi: l’espressione ampia e onnicomprensiva “nell’ambito”, utilizzata dal legislatore, non pone limiti alla proponibilità dell’azione, per cui ogni qualvolta il debitore ritenga di poter subire un danno ingiusto dall’iscrizione a ruolo non conosciuta nell’ambito delle procedure di crisi e che, di fatto, potrebbe pregiudicarne il buon esito, avrà titolo per impugnarla, fornendone adeguata dimostrazione in giudizio.

Se il debitore é già stato ammesso alla procedura, la legittimazione a proporre ricorso sussiste in capo agli organi della procedura e, solo in caso di inerzia di questi ultimi, in capo al debitore.

La seconda, importante, novità è rappresentata dall’impugnabilità del ruolo e della cartella non notificata nell’ambito di “operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati”. In tal modo, si è introdotta la possibilità, per il debitore, di impugnare ruolo e cartella non conosciuti la cui esistenza potrebbe pregiudicare il buon esito di una operazione di finanziamento da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri (Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi).

L’ultima novità contempla l’ipotesi di cessione di azienda; anche in questo caso, al debitore che sia in grado di dimostrarne il potenziale pregiudizio è riconosciuta la possibilità di impugnare il ruolo e la cartella asseritamente non notificata.

Rottamazione 4.0, vecchio e nuovo si intrecciano

Si aggiunge qui, invitando – per una disamina dettagliata dei paragrafi riferiti ai macro temi qui esposti – a leggere il documento integrale disponibile su redigo.info – che le attuali condizioni necessarie per poter usufruire della riapertura della rottamazione “quater” sono, da un lato, l’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata e il suo accoglimento (rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre 2023), dall’altro l’inefficacia della procedura maturatasi entro il 31 dicembre 2024; ciò comporta che, qualora i contribuenti in regola con il pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2024 (avendo, cioè,
tempestivamente pagato le prime sei rate), siano incorsi nella decadenza dalla procedura nel 2025 non avendo versato la settima rata entro il 5 marzo (tenuto conto della tolleranza di cinque giorni dalla scadenza originaria del 28 febbraio 2025), non sarà possibile beneficiare della “remissione in termini” prevista dal “milleproroghe”.

Redazione redigo.info