Interessi e sanzioni civili: tassi in ulteriore ribasso ad aprile

Con la circolare n. 80, l’INPS aggiorna gli importi dovuti dai contribuenti per interessi e sanzioni civili, a partire dal 18 aprile 2025. L’adeguamento si è reso necessario in seguito alla modifica del tasso di interesse di riferimento da parte della Banca Centrale Europea, che ha ridotto di 25 punti base il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR), portandolo al 2,40%.

L’intervento dell’INPS comporta la revisione del tasso di interesse applicato per la dilazione e il differimento dei pagamenti, nonché delle somme aggiuntive dovute in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

A partire dal 23 aprile 2025, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili – previsto dall’art. 2, comma 11, del decreto – legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 – è fissato all’8,40% annuo.

Tale tasso si applica alle nuove richieste di rateazione presentate a partire da questa data; i piani di ammortamento già emessi e notificati, basati sul tasso precedentemente in vigore, non subiranno variazioni.

Inoltre, anche l’interesse applicato nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contribuiti dovrà essere calcolato al nuovo tasso, che sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di aprile 2025.

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato versamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 7,90% annuo, calcolata applicando al tasso base del 2,40% una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.

Come già previsto prima delle modifiche introdotte dal 1° settembre 2024, nel caso in cui il contribuente denunci spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento, e prima di qualsiasi contestazione o richiesta da parte degli enti competenti, le sanzioni civili per evasione possono essere ridotte alla misura prevista per l’omissione, pari all’8,65% annuo (dato da un tasso del 3,15% maggiorato di 5,5 punti), purché il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia.

Redazione redigo.info