FIS, CIG e Fondo di solidarietà: riduzione dell’aliquota contributiva

Nella circolare n. 5 del 2025, l’INPS fornisce le istruzioni per l’applicazione, a partire dal 1° gennaio 2025, della riduzione dello 0,50% dell’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Integrazione Salariale (FIS), del Fondo di Solidarietà Bilaterale per le attività professionali e della contribuzione addizionale per CIGO, CIGS e CIGD, come previsto dal D.I. 21 luglio 2022.

Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Dal 1° gennaio 2022, il FIS è finanziato con un contributo ordinario dello 0,50% per i datori di lavoro con fino a 5 dipendenti e dello 0,80% per quelli con più di 5 dipendenti. Dal 1° gennaio 2025, invece, è prevista una riduzione del 40% del contributo per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti, a condizione che non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale al FIS per almeno 24 mesi dal termine dell’ultimo periodo di fruizione.

Fondo di Solidarietà Bilaterale

Tutti i datori di lavoro soggetti al Fondo sono tenuti ad applicare l’aliquota ordinaria di finanziamento:

  • 0,50% per quelli che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% per quelli che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, da 5,1 a 15 dipendenti;
  • 1% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, oltre i 15 dipendenti.

A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista una riduzione del 40% dell’aliquota dello 0,50%, portandola allo 0,30%, per i datori di lavoro con fino a 5 dipendenti che non abbiano richiesto assegni di integrazione salariale per almeno 24 mesi dal termine dell’ultimo periodo di fruizione.

Riduzione del contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

I datori di lavoro che richiedono integrazione salariale devono versare un contributo addizionale, così suddiviso:

  • 9% della retribuzione globale per le ore non lavorate, fino a 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • 12% per il periodo che supera le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • 15% per il periodo che supera le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Come si determina l’aliquota contributiva

In caso di domanda di integrazione salariale CIGO, CIGS e/o CIGD, l’INPS verifica se sono state fruite giornate di trattamento di integrazione salariale nei 24 mesi precedenti la data di inizio del trattamento richiesto, per tutte le unità produttive legate alla stessa matricola contributiva del datore di lavoro.

Se ci sono state giornate di integrazione salariale fruite in quel periodo, il contributo addizionale viene applicato secondo le aliquote ordinarie. Se non ci sono stati periodi di integrazione salariale, si applica l’aliquota ridotta. Inoltre, se il trattamento riguarda periodi con aliquote differenti, la riduzione del contributo addizionale viene applicata separatamente su ciascuna aliquota.

Redazione redigo.info