Patente a crediti, nuove risposte INL. La FAQ 24 sui requisiti obbligatori

Imprese e lavoratori autonomi (in loro vece, i soggetti muniti di apposita delega in forma scritta) sono tenuti, al momento della richiesta di rilascio della patente a crediti, all’invio tramite PEC di una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti necessari, in relazione ai cantieri temporanei o mobili. Sempreché, al 1° ottobre 2024 vi stessero già operando. Eventuali correzioni al quadro iniziale nel cui contesto è stata formulata la richiesta restano irrilevanti.

Dal mese successivo (novembre, giorno 1) potranno operare nei detti cantieri i soli lavoratori autonomi e le sole imprese che abbiano effettuato formale richiesta della patente a crediti tramite Portale ad hoc realizzato ed entrato in funzione.

Le FAQ INL dedicate, il cui aggiornamento è del 17 gennaio scorso, evidenziano il distinguo che la norma fa per le imprese in possesso di attestazione SOA (necessaria per l’esecuzione di appalti di categoria pari o superiore alla III, indetti dalla Pubblica amministrazione). Queste, laddove l’attestazione sia pari o superi la classificazione ora detta, sono esonerate dal possesso anche della Patente a crediti.

Chi ha già presentato richiesta in qualità di lavoratore autonomo e, assumendo poi un dipendente, proprio a seguito di detta assunzione ha nuovi obblighi originariamente non autocertificati/dichiarati (ad es. formazione), non dovrà fare modifiche, atteso che tutto si contestualizza alla data della predetta richiesta.

FAQ 24 sulla Patente: requisiti da non poter non avere

Circa i requisiti da dover adempiere, dalla FAQ n. 24 il richiamo alla prassi secondo cui: “nel caso di impresa familiare, il titolare (…) non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro (…), pertanto non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia”. Ciò vale nella misura in cui l’impresa non scelga di formalizzare un rapporto di lavoro subordinato con i propri familiari.

Questa è una condizione da non poter estendere all’impiego del familiare come “prestatore occasionale” perché “utilizzato” sino alla soglia massima di 720 ore l’anno. Dal che sono esclusi: l’obbligo di dichiarare il possesso del documento di valutazione dei rischi; l’obbligo di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La FAQ 17 sui requisiti da poter non avere

Sette FAQ prima (n. 17) viene chiarito che:

– la non obbligatorietà si riporta al dato normativo che esclude certe tipologie di imprese e lavoratori autonomi dal possesso di un determinato requisito (uno su tutti, il lavoratore autonomo che, non avendo dipendenti, non è tenuto alla redazione del DVR e alla designazione del RSPP).

– nell’“esenzione giustificata”, il requisito sarebbe in astratto obbligatorio in capo al richiedente ma, nel concreto, può:

a. non dover essere posseduto al momento della dichiarazione, ovvero

b. rispetto ad esso, il soggetto che richiede la patente ha attivato un contenzioso volto a metterne in discussione l’obbligatorietà (a titolo d’esempio, il mancato possesso del DURC, rispetto al quale è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento).

La FAQ che chiude il contributo

Per ultimo, se l’impresa perde la certificazione SOA in III classifica (FAQ n. 21), dovrà dotarsi di patente nel momento in cui opererà fisicamente in cantiere; cionondimeno, una volta inoltrata la richiesta potrà subito lavorare poiché (art. 27, c. 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nelle more del rilascio della patente, “è comunque consentito lo svolgimento delle attività…”.

Redazione redigo.info