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  Fisco  Certificazione del controllo del rischio fiscale: chi può rilasciarla
Fisco

Certificazione del controllo del rischio fiscale: chi può rilasciarla

redazioneredazione—Gennaio 8, 2025
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Il decreto del 12 novembre 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, stabilisce i compiti, gli adempimenti e i requisiti per i professionisti abilitati alla certificazione del tax control framework, ossia il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. I professionisti abilitati a rilasciare l’attestazione devono essere iscritti all’albo da oltre cinque anni e possedere competenze specifiche.

I contribuenti devono disporre, al momento della presentazione della domanda, di un sistema integrato ed efficace per la gestione e il controllo dei rischi fiscali. Come scritto nei due commi dell’articolo 1 del suddetto decreto, la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale è affidata ai professionisti iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispettivamente per avvocati e commercialisti, in conformità con i regolamenti che dovranno adottare.

Requisiti di onorabilità e professionalità

L’articolo 2 del decreto stabilisce che i professionisti sono considerati “onorabili” se:

  • non sono stati condannati per determinati reati penali, tra cui quelli indicati nell’articolo 94, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, e altri reati previsti dal codice penale;
  • non rientrano nelle cause di esclusione previste dall’articolo 94, comma 2, del D.lgs. 36/2023;
  • non si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile.

Per quanto riguarda il requisito di professionalità, i professionisti devono possedere competenze in:

  • gestione dei rischi e sistemi di controllo interno;
  • principi contabili applicati dal soggetto incaricante durante i periodi di certificazione;
  • diritto tributario.

Secondo l’articolo 3, la perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità comporta la rimozione dall’elenco dei soggetti certificatori.

Requisiti di indipendenza

L’articolo 4 del decreto stabilisce che il professionista incaricato della certificazione deve essere indipendente da chi gli conferisce l’incarico e non deve avere alcun coinvolgimento nel processo decisionale del soggetto. Deve adottare misure per garantire l’assenza di conflitti di interesse, sia diretti che indiretti, e non può accettare l’incarico se ricopre cariche sociali nell’organismo del soggetto incaricante, ha legami familiari stretti con gli amministratori o è stato legato da rapporti di lavoro con l’incaricante negli ultimi due anni. Inoltre, deve evitare rischi derivanti da relazioni finanziarie o di altro tipo con il soggetto incaricante.

Il professionista non può detenere strumenti finanziari legati all’incaricante e può essere incaricato della certificazione al massimo per tre volte consecutive, con un periodo di pausa di sei anni.

Cosa deve fare il certificatore

Prima di accettare l’incarico di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, il professionista deve documentare il possesso dei requisiti e, successivamente, valutare:

  • I processi di controllo chiave, generali e specifici, per prevenire il rischio fiscale;
  • la conformità del disegno dei processi di controllo alle linee guida per un sistema efficace di gestione del rischio fiscale;
  • l’efficacia operativa del sistema tramite test per verificare che i controlli siano stati attuati correttamente e in modo continuativo.

Cosa contiene la certificazione

Al termine dell’attività di valutazione, il professionista abilitato rilascia una certificazione che deve includere:

  • la dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza;
  • l’attestazione dei requisiti di professionalità rilasciata dall’ordine professionale di appartenenza;
  • la conferma di aver seguito la metodologia indicata nelle linee guida, stabilite dal direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  • l’affermazione che il sistema di controllo dei rischi fiscali è conforme ai requisiti del Dlgs. n. 128/2015 e alle linee guida;
  • la descrizione di eventuali carenze non rilevanti per l’affidabilità del sistema e le azioni correttive da intraprendere;
  • la sottoscrizione del professionista.

La certificazione, che dura tre anni, deve contenere dichiarazioni sul possesso dei requisiti, l’adesione alle linee guida e una valutazione dell’affidabilità del sistema. Se si verificano modifiche significative, deve essere rilasciata una nuova certificazione.

Redazione redigo.info

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