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Con il Decreto Direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha definito criteri, modalità operative e tempistiche per l’erogazione del credito d’imposta destinato alle imprese di trasporto, introdotto dal decreto-legge 33/2026 per fronteggiare l’aumento eccezionale del prezzo del gasolio causato dalla crisi in Medio Oriente.
Il provvedimento dà attuazione alle misure previste dall’articolo 3 del decreto-legge 33/2026: un ristoro economico fino al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nei mesi da marzo ad agosto 2026, rispetto al prezzo medio di febbraio rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il credito d’imposta è rivolto alle imprese che esercitano trasporto su strada di merci e persone, con veicoli Euro V ed Euro VI, e che risultano attive nelle categorie individuate dal d.lgs. 504/1995 e dalla legge 218/2003.
Domande solo tramite piattaforma ADM
Le imprese devono presentare un’unica istanza attraverso la piattaforma dedicata, accedendo con SPID o CIE. Il caricamento dei dati avviene in quattro passaggi:
- inserimento delle targhe dei veicoli ammessi al ristoro;
- dichiarazione di veridicità dei dati;
- indicazione dei litri di gasolio acquistati mese per mese;
- caricamento del file fatture, compilato secondo le istruzioni del decreto.
La piattaforma genera un codice identificativo dell’istanza, utile per le verifiche successive.
Verifiche, limiti e controlli
Il MIT effettuerà controlli a campione sulla regolarità delle imprese, sulla compatibilità con la normativa antimafia e sul rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti di Stato. In caso di irregolarità, il credito potrà essere revocato e recuperato con interessi e sanzioni.
Il credito è utilizzabile solo in compensazione tramite F24, entro il 31 dicembre 2026.
Melania Baroncini

