Concordato preventivo biennale, nuove FAQ AE (25 ottobre)
Agenzia delle Entrate torna sul Concordato preventivo biennale, con nuove FAQ datate 25 ottobre c.a. Questa volta il focus è su: condizioni di accesso, reddito e cause di esclusione, benefici premiali e ravvedimento.
Pubblicate nuove risposte alle domande più frequenti sul CPB sia per i contribuenti che applicano gli ISA sia per coloro che aderiscono al Regime forfetario.
Di seguito quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Condizioni di accesso e cause di esclusione
Tra le cause di esclusione al CPB si riscontrano:
- la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed altri reati commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Si chiarisce che la condanna suddetta, tal da considerarsi causa di esclusione, deve risultare da sentenza irrevocabile e solo se assiste al predicato della irrevocabilità;
- l’inizio dell’attività nel 2023. Ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio delle attività con il momento dell’apertura della partita Iva. Lo stesso chiarimento è valido altresì per i contribuenti forfettari (Circolare ISA n. 15/E del 2024);
- l’integrazione di nuove attività o la modifica nella composizione delle stesse. Il decreto CPB prevede una specifica causa di esclusione nel caso in cui il contribuente modifica l’attività svolta nel biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo di imposte precedente a quello concordato. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione dello stesso ISA.
Al contrario, il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad ipotesi di cessazione del CPB.
Cause di decadenza
Tra le cause di decadenza si ravvisa l’omessa dichiarazione IRAP, qualora avvenga per uno degli anni d’imposta 2024 o 2025.
Ravvedimento
L’articolo 2-quater del decreto-legge n. 113/2024 ha introdotto un ravvedimento specifico per i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale. Tali soggetti possono adottare un regime di ravvedimento che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché IRAP, relativamente a una o più annualità dal 2018 al 2022.
Si ritiene, in ultimo, che i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024-2025 potranno comunque aderire per i periodi 2025-2026, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info