Indennità ISCRO e aggiornamento professionale nel Decreto “Coesione”
Votata ieri alla Camera la fiducia sul disegno di legge di conversione del Decreto legge 60/2024. Nel pacchetto incentivi del Decreto “Coesione” l’ISCRO rimane attiva come indennità erogata tramite l’INPS, presentando alcune modifiche alla disciplina.
L’ISCRO, Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa, è riconosciuta dall’INPS come ammortizzatore sociale per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che hanno subìto un calo del reddito del 50 per cento rispetto allo scorso anno. Nel testo di conversione in legge, la misura è stata riconfermata, subendo alcune sostanziali modifiche definite dal nuovo art. 17-bis del Decreto “Coesione”, che si identificano nelle seguenti modalità:
- l’erogazione dell’ISCRO deve essere accompagnata dalla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- al momento della domanda, il lavoratore deve autorizzare l’Istituto alla trasmissione dei suoi dati alle Regioni e Province autonome attraverso il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) per sottoscrivere l’attivazione digitale nella piattaforma.
L’indennità ISCRO a regime dopo le sperimentazioni
L’indennità è riconosciuta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla Legge di Bilancio 2021 e, a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuta a regime (con Legge di Bilancio 2024). Nonostante le modifiche apportate nel Decreto votato ieri, le modalità di richiesta e accesso alla misura rimangono le stesse: si rivolge a tutti i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata ed è erogata per sei mesi consecutivi ma non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa, dunque quest’anno risultano esclusi coloro che ne hanno beneficiato nel 2022 e 2023. Si può accedere alla domanda in qualsiasi momento tramite i servizi telematici dell’INPS attraverso SPID, CIE o CNS.
Sitografia