Carried interest: natura finanziaria dei diritti patrimoniali rafforzati

Pubblicata il 2 luglio 2024 la risposta n. 143 dell’Agenzia delle Entrate riguardo il regime carried interest, ai sensi dell’articolo 60, comma 1 del Decreto legge n. 50/2017. L’Istituto ha confermato la possibilità di valutare come redditi di natura finanziaria quote aventi diritti patrimoniali rafforzati, sottoscritte da manager che raggiungono la soglia dell’ 1 per cento attraverso investimenti indiretti.

Il quesito

Il quesito posto è relativo ad un aumento di capitale della società Controllante dovuto all’acquisto delle azioni di una società Controllata divisa in diverse tranche di aumento del capitale con complessivi sovrapprezzi. Gli istanti ritengono che in sede di aumento del capitale della società Controllante, si possa tener conto sia dell’investimento diretto dei sottoscrittori delle azioni di carried interest sia dell’investimento indiretto della società Alfa che detiene una partecipazione diretta nella Controllante.

Conseguentemente all’aumento di capitale, gli istanti ritengono di non dover adeguare gli investimenti al nuovo valore economico della Controllante nel caso in cui gli stessi dovessero risultare nel rispetto della soglia minima dell’1% del nuovo valore economico.

Carried interest e investimenti indiretti nella risposta dell’AE

L’Agenzia delle Entrate, nell’esprimere il suo parere si basa sull’articolo 60, comma 1, del Decreto legge 24 aprile 2017, che prevede che:

  • “i proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società” si considerano “in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”;
  • l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori comporta un esborso effettivo pari almeno all’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio”;
  • i proventi delle azioni maturano solo dopo che tutti i soci e partecipanti abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito.

Delineata la sintesi dell’articolo 60, la risposta dell’Agenzia delle Entrate definisce che per tutti coloro che detengono indirettamente quote nel regime di carried interest, questi possono considerarsi redditi di natura finanziaria se raggiunta la soglia minima dell’1 per cento dell’investimento.

Sitografia

www.redigo.info

www.agenziaentrate.gov.it