Compenso equo se proporzionato e conforme

La legge n. 49 (art. 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 104/2023 – che disciplina l’equo compenso per i professionisti – definisce il concetto, specificando che per essere considerato “equo” il compenso dovrà essere: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale; conforme ai parametri stabiliti per la determinazione dei compensi.

A base della norma sta il principio secondo cui la fissazione di tariffe minime o massime nello svolgimento delle libere professioni può essere ammessa solo nella misura in cui le stesse siano fondate su un motivo di interesse generale, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità.

Ebbene, un motivo può essere quello di impedire:

– che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti, dovendone garantire la qualità;

– che si realizzi una concorrenza che si traduca nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Proporzionato e conforme. Il parere di congruità dell’Ordine o del Collegio sul compenso può essere titolo esecutivo

Il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo (anche per le spese sostenute e documentate), se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Questo è tra i principi stabiliti dalla legge 49/2023, al centro dell’Approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro dal titolo “Equo compenso: prime valutazioni”, pubblicato lo scorso 16 maggio.

Il documento si concentra, in particolare, sugli aspetti salienti e sugli elementi di novità del provvedimento, entrato in vigore il 20 maggio. Ad esempio, sull’art. 5, comma 4, secondo il quale i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia.

“Trattasi di una previsione molto importante – si legge nell’approfondimento – che attribuisce ai Consigli Nazionali un interesse ad agire processualmente a tutela del rispetto della normativa sull’equo compenso, in un’ottica di garanzia della legalità, essendo tali Consigli espressione di enti di diritto pubblico”. Spazio, poi, alla questione parametri, che in forza della normativa dovranno essere aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli Nazionali degli Ordini o Collegi professionali e che nulla esclude possano essere utilizzati “anche al di fuori del perimetro applicativo di tale legge”.

Sitografia

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