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  Lavoro  INPS, CIGD nell’ambito delle crisi aziendali
Lavoro

INPS, CIGD nell’ambito delle crisi aziendali

redazioneredazione—Novembre 29, 2021
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Al fine dell’attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del MiSE o delle Regioni, queste e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), nel limite di dodici mesi, anche non continuativi, ex art. 1, c. 286, l. n. 178/2020 (Inps, circolare n. 179/2021).

Il successivo comma 287 prevede che all’onere derivante dall’attuazione del precedente comma si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome ai sensi dell’art. 44, c. 6-bis, dlgs n. 148/2015 e dell’art. 22, c. 8-quater e 8-quinquies, dl n.18/2020, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Al comma 288 è, infine, previsto che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad assicurare ai lavoratori beneficiari dei trattamenti in parola l’applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Il Ministero vigilante ha chiarito che i periodi aggiuntivi di trattamento salariale in deroga possono essere riconosciuti unicamente ai soggetti datoriali che abbiano già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale, escludendo chi vi accederebbe per la prima volta.

Considerato inoltre l’ambito di applicazione delle disposizioni in parola, riferite a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del dl n. 18/2020 con causale “COVID 19”.

I trattamenti oggetto del presente contributo sono subordinati alla conclusione di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le medesime unità di crisi. La Regione/Provincia autonoma deve dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.

CIGD. Flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria

Tornando al c. 287 della l. n. 178/2020, esso stabilisce che le Regioni e le Province autonome concedono il trattamento esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS.

Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno dichiarare formalmente che intendono utilizzare tali risorse per la concessione delle prestazioni di cui al c. 286.

Successivamente le stesse, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, dovranno inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto (dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:

a) la dichiarazione relativa all’esistenza del piano regionale comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL, con cui si individuano le politiche attive del lavoro applicate a far data dal 1° gennaio 2021;

b) la denominazione e la matricola del datore di lavoro richiedente, l’elenco dei nominativi e dei codici fiscali dei lavoratori interessati, con specifica indicazione del periodo di cassa integrazione in deroga concessa e del numero di ore autorizzate con relativa stima del costo previsto.

La documentazione sarà oggetto di esame da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali dell’Istituto al solo fine di valutare la sostenibilità finanziaria del trattamento di integrazione salariale, sulla base delle risorse disponibili.

La stessa Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, è tenuta a richiedere le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

Sostenibilità finanziaria da valutare. Si segue l’ordine cronologico

Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma nel limite massimo di 10 milioni per l’anno 2021, l’Istituto non procederà al rilascio del nullaosta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma, che conseguentemente potranno annullare la richiesta per consentire all’Istituto la valutazione delle istanze successive.

Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, verranno sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi decreti di concessione, nonché dal limite complessivo dei 10 milioni di euro.

Con riferimento alle aziende beneficiarie, si ribadisce che i datori di lavoro interessati devono avere già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale e non accedervi per la prima volta e che gli ulteriori dodici mesi non possono essere concessi alle aziende che hanno utilizzato i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22, dl n. 18/2020 con causale “COVID 19”, nel corso del 2020 e/o 2021.

Sitografia

www.inps.it

Crisi d'impresaINPS
Operatività al Fondo per le imprese culturali e creative
Inps – Circolare n. 179 del 26.11.2021
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