Anche la Fondazione Studi sulla riserva di legge

Sentenza n. 26294/2021 sulla riserva di legge: la Corte di Cassazione affronta la questione dell’applicazione della L. n. 12/1979, art. 1, comma 4, in materia di disciplina delle attività di consulenza del lavoro svolta per i dipendenti delle imprese artigiane e piccole imprese e le cooperative di dette imprese.

L’articolo prevede che “Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle già menzionate associazioni”.

In un nuovo approfondimento, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro riporta nel nel dettaglio le motivazioni espresse nella pronuncia e i riflessi sulla riserva di legge dei Consulenti del Lavoro.

Riserva di legge rinforzata

In definitiva, la Cassazione ribadisce con forza il sistema di riserva declinato nella Legge n. 12/1979, asserendo che: “È bene ricordare che in linea di principio le mansioni di amministrazione della busta paga, dei rapporti con enti previdenziali, ed in genere della contrattualistica di lavoro, sono rimesse al datore di lavoro che deve occuparsene
personalmente o per mezzo di propri dipendenti e sotto la propria responsabilità. Attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti, è stato opportunamente previsto in alternativa, L. n. 12 del 1979, ex art. 1 comma 1, che il datore di lavoro possa delegare tali incombenze ad un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo professionale nonché ad altre figure professionali (professionisti iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali)”.

Restano, però, due questioni interpretative che, pur non avendo trovato riscontro nella sentenza de qua, meritano di essere trattate nel commento.

In particolare, la sentenza sembra mostrare alcune lacune giuridiche:

– nella mancata verifica del requisito della reale rappresentatività e della relativa responsabilità delle associazioni di Categoria per poter costituire CAF e ritenersi accreditabili come intermediari;

– nella omessa considerazione delle interpretazioni di prassi sul ruolo del Consulente del Lavoro nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n. 12/1979.

E’ una ricognizione sul rafforzamento del sistema della “riserva di legge” che si sofferma anche sulle perplessità di questi rilievi.

Sitografia

www.consulentidellavoro.it