La Cassazione ribadisce il ruolo dei Consulenti del Lavoro

Calderone sulla sentenza della Corte di Cassazione: necessaria qualificazione del professionista cui viene affidata la gestione dei rapporti di lavoro

Nella sentenza n. 26294 del 9 luglio 2021, la Cassazione ribadisce il ruolo dei Consulenti del Lavoro, entrando nel merito dell’articolo 1, comma 4, della Legge professionale n. 12/1979 (Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro).

In base ad esso, le imprese artigiane e le altre piccole imprese (anche in forma cooperativa) possono affidare l’esecuzione degli adempimenti che in tutti gli altri casi spettano al consulente del lavoro, a servizi o a centri di assistenza fiscale (Caf) istituiti dalle rispettive associazioni di categoria, servizi che «possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro anche se dipendenti dalle predette associazioni».

Cassazione: opportunamente previsto che in alternativa al datore si possa delegare un consulente del lavoro abilitato

Del testo dell’articolo la pronuncia sottolinea, in particolare, che «attesa la sempre maggiore complessità di detti adempimenti è stato opportunamente previsto dall’art. 1 comma 1, che in alternativa al datore di lavoro, si possa delegare per tali incombenze un consulente del lavoro abilitato, iscritto nel relativo Albo professionale».

La disposizione è chiara: gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non curati dal datore di lavoro non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro.

Altrettanto cristallino è il principio di diritto affermato dalla Corte, che rafforza l’assunto confermando il ruolo della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro.

La presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, scrive in un articolo pubblicato su Quotidiano del Lavoro: “Il dispositivo ribadisce la fondamentale importanza della legge 12/1979, che regola l’ordinamento della professione di consulente del lavoro. D’altronde, la riserva in essa contenuta è più che giustificata considerato che la triangolazione tra i delicati interessi contrapposti di Stato, lavoratori e imprenditori deve essere soggetta a tutela.”.

Prosegue: “La decisione, in effetti, verte su un caso di gestione affidato dal comma 4 dell’articolo 1 alle associazioni di categoria artigiane, ma esclusivamente per le aziende iscritte anche tramite loro centri servizi. La parte dispositiva punta proprio sulla necessaria qualificazione del professionista a cui viene affidata la gestione dei rapporti di lavoro.”.

Ancora: “La previsione non è da poco, considerato che un altro passaggio della sentenza dispone in materia di responsabilità patrimoniale e professionale. Temi sui quali per i consulenti del lavoro esistono codice deontologico e assicurazione (…)”.

Conclude: “La sentenza, richiamando il concetto di responsabilità, fa dunque espresso riferimento all’attività dei professionisti. Mentre per gli altri soggetti si dovranno prevedere requisiti più specifici degli attuali per garantire le parti interessate del rapporto di lavoro. Previsioni su cui il Consiglio nazionale, così come previsto dalla legge istitutiva, non farà mancare sollecitazioni e vigilanza.”

Sitografia

www.consulentidellavoro.it

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