Fondazione Studi: CIG nel Sostegni e per l’INPS
Sugli ammortizzatori sociali emergenziali del “decreto Sostegni” alla luce dell’interpretazione Inps di cui al messaggio n. 1297/2021, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato l’approfondimento n. 6 del 6 aprile 2921.
In PREMESSA, la FS rammenta il contenuto del messaggio, che ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, in relazione alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, oltre che alcune precisazioni sulle prestazioni integrative della cassa integrazione in deroga nell’ambito del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Tutte le richiamate misure, specificano i Consulenti, sono escluse da contribuzione addizionale e possono essere richieste, per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021, anche nella circostanza in cui i datori di lavoro non abbiano invocato le provvidenze precedentemente disposte dalla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio per il 2021).
Fondazione Studi: ambito normativo
Un primo paragrafo dell’approfondimento è dedicato al quadro normativo sulla cassa integrazione emergenziale: i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, tenuto conto del proprio inquadramento previdenziale, secondo le disposizioni dell’articolato normativo, possono presentare domanda di concessione del trattamento di:
1) cassa integrazione ordinaria (CIGO), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Osserva in merito la FS che, per quanto concerne la CIGO, il computo della “settimana” è legato ad un periodo di 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. In base a tale presupposto, nel segmento temporale compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, si contano soltanto 12 settimane.
Rimarrebbero quindi “fuori” dalle tutele due distinti intervalli temporali: quelli che corrono da giovedì 1° aprile a sabato 3 aprile e da lunedì
28 giugno a mercoledì 30 giugno, i quali formano per sommatoria una settimana, per così dire, scomposta.
Per ossequiare i disposti dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 41/2021 l’Inps dovrebbe allora modificare la nozione di “settimana” nel senso di “periodo di 7 giorni” comunque collocato. La questione non ha soltanto una valenza estetica, ma è connessa ad un aspetto procedimentale riferito, in dettaglio, alla modalità di richiesta dei richiamati micro-periodi temporali su cui l’Istituto dovrà pronunciarsi;
2) assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Osserva in merito la FS che l’Inps ha interpretato la disposizione del decreto Sostegni correlandola, per sommatoria, con quella analoga di cui alla legge n. 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) in termini di favore per i datori di lavoro. Viene così superata l’esegesi più rigorosa, fornita in prima lettura, con la quale in ordine ai criteri di interpretazione letterale, sistematico e cronologico delle leggi si era ritenuto
che per assegno ordinario e cassa integrazione in deroga nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 spettassero unicamente 28 settimane.
Del resto, l’art. 8, comma 2, del D.L. n. 41/2021 stabilisce che le provvidenze in argomento siano concesse per una “durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021” senza fare salve quelle concesse dalla legge di Bilancio per il 2021, non ancora usufruite fino al 31 marzo 2021.
La conclusione cui perviene l’Istituto potrebbe essere avvalorata in controluce soltanto dalle ermetiche disposizioni di carattere finanziario stabilite dall’art. 8, commi da 12 a 14, del D.L. n. 41/2021;
3) cassa integrazione guadagni nel settore agricolo (CISOA), per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Osserva in merito la FS che anche in questa circostanza l’Istituto ha precisato che le provvidenze in argomento sono aggiuntive a quelle, pari a 90 giornate, stabilite per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, dall’articolo 1, comma 304, della legge n. 178/2020 e che comunque devono essere fruite non oltre lo stesso termine finale del 30 giugno 2021.
Vuoto di tutele
Beneficiari delle provvidenze versate nell’ordinamento dal D.L. n. 41/2021 sono i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 23 marzo 2021 mentre, come è noto, quelle riferite alla legge n. 178/2020 ai lavoratori assunti alla data del 4 gennaio 2021.
Dall’analisi delle disposizioni richiamate si registra un vuoto di tutele – almeno fino al 31 marzo 2021 compreso – per tutti i lavoratori assunti a decorrere dalla data del 5 gennaio 2021, aggravato dall’inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale.
I Consulenti del Lavoro auspicano che questa criticità, in controtendenza rispetto al sistema universalistico di tutele emergenziali, venga risolta in sede di conversione del decreto Sostegni.