Sulle Cfc 3 principi di diritto AdE

Sulle Cfc – Controlled foreign companies – l’Agenzia delle Entrate (AdE) delinea la disciplina sulle imprese estere controllate in 3 diversi principi di diritto.

Con il principio di diritto n. 9 del 6 aprile 2021, l’Agenzia chiarisce che per la verifica delle condizioni previste dall’art. 167, comma 4, del Tuir – “I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia” – il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere la sola imposta sul reddito cui è soggetta la società estera, mentre non rileva la tassazione che subiranno i soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

Un precedente documento agenziale aveva già chiarito come ai fini del confronto dei livelli di tassazione nominali, dal lato italiano, rilevino l’aliquota Ires nel periodo d’imposta in cui si riscontra il requisito del controllo (senza considerare eventuali addizionali) e l’aliquota ordinaria Irap.

Pertanto, come per l’Italia rilevano l’Ires e l’Irap, sul fronte estero occorrerà considerare le corrispondenti imposte societarie, facendo riferimento, se esiste, alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni vigente con lo Stato di volta involta interessato.

Il livello di tassazione nominale a cui si riferisce la norma del Tuir, dunque, è quello che si evince dall’imposta sul reddito delle società.

L’Agenzia evidenzia che la consultazione, in particolare, della banca dati dell’Ocse, porta alla rilevazione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle società dei vari Paesi (corporate income tax).

Di conseguenza, precisa l’Agenzia nel principio di diritto n. 9/2021, il termine di confronto da utilizzare dal lato estero non può che essere l’imposta sul reddito da applicare alla società estera, non essendo rilevante la tassazione dei soci al momento dell’effettiva distribuzione dei redditi.

Sulle Cfc anche i principi di diritto n. 5 e n. 8

Sui criteri per determinare, con modalità semplificata, l’effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, al fine della comparazione tra tassazione effettiva estera e tassazione virtuale domestica, l’AdE ha emanato i principi di diritto n. 5 e n. 8.

Nel principio di diritto n. 5/2021, l’AdE pone paletti al regime previsto dal codice tributario del Lussemburgo di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi, con indeducibilità dei relativi costi e delle svalutazioni delle partecipazioni, da applicare nei soli limiti del reddito esente.

Tale meccanismo di recapture opera solo nel caso in cui la società cede la partecipazione e a condizione che da tale cessione realizzi una plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto.

In particolare, non è possibile affermare che il regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi preveda l’integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione.

Il principio di diritto n. 8/2021 esprime, invece, il concetto secondo il quale nel calcolo della tassazione effettiva estera e della tassazione virtuale domestica, la variazione in aumento effettuata per il calcolo del tax rate virtuale domestico connessa all’indeducibilità degli interessi passivi deve qualificarsi come rilevante e il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato.

In particolare, il riversamento non può considerarsi certo e predeterminato non solo in relazione all’esercizio di riferimento, ma soprattutto perché, in assenza di interessi attivi o di Rol capienti, questa eventualità non si è certi possa verificarsi.

Di conseguenza, la variazione in aumento effettuata per il calcolo della tassazione virtuale italiana connessa all’indeducibilità degli interessi passivi deve essere considerata rilevante per la verifica delle condizioni di cui alla lettera a), dell’articolo 167 comma 8-bis del Tuir, in quanto legata ad un evento incerto sull’an e sul quantum.

Fonte: Agenzia delle Entrate/FiscoOggi