Condono da Sostegni non a tutti

Il condono dei debiti che il “decreto Sostegni” n. 41/2021 ha previsto, non riguarda tutti i contribuenti.

Intanto, cosa recita la norma? Che sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Condono per chi?

Lo stralcio – disposto dall’articolo 4, commi da 4 a a 9 – non è generalizzato; piuttosto, è rivolto a una platea circoscritta di soggetti.

Ne beneficiano:

– le persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e

– i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La concreta attuazione della norma è demandata a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni” e con il quale saranno definite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Quali debiti vengono cancellati?

Oggetto di annullamento sono i debiti che presentano contemporaneamente le due caratteristiche elencate:

a. al 23 marzo 2021 hanno un importo residuo di 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (nel computo non vanno considerati gli interessi di mora e l’aggio di riscossione), quindi anche ruoli originariamente più consistenti, rientrati sotto soglia in seguito, ad esempio, a un provvedimento di autotutela o al pagamento di alcune rate;

b. risultano dai singoli carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo (non le somme pretese tramite ingiunzione fiscale, notificata in proprio dagli enti territoriali o attraverso un concessionario locale).

Rileva, quindi, non la data di notifica della cartella al debitore ma quella, antecedente, di consegna del ruolo all’agente della riscossione da parte dell’ente creditore.

Per espressa previsione normativa, l’operazione ricomprende anche i debiti eventualmente presenti nei piani di pagamento relativi alle precedenti definizioni agevolate “rottamazione-ter” dei ruoli e “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

Viceversa, non rientrano nel perimetro di applicazione della disposizione agevolativa:

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;

i debiti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (due su tutte, dazi doganali applicati alle importazioni provenienti dall’esterno dell’Ue e imposte sulla produzione di zucchero all’interno dell’Ue);

l’Iva riscossa all’importazione.

Sospensione prima del condono

Dal 23 marzo 2021 alla data dell’annullamento effettivo dei debiti, che sarà stabilita dal decreto ministeriale di attuazione, sono sospesi:

1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo 2021, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010 (lo stop riguarda tutti i debitori, non solo quelli in possesso del requisito reddituale per beneficiare dell’annullamento);

2. i relativi termini di prescrizione.

Eventuali somme versate prima della data dell’annullamento non saranno rimborsate, restando definitivamente acquisite.

Fonte: Mef – Dipartimento delle Finanze

Fonte: FiscoOggi