e-commerce per la cooperazione Ue

e-commerce: dal 2023 la cooperazione amministrativa fiscale tra gli Stati Ue entrerà nel mondo dell’economia digitale.

La direttiva 2021/514/Ue (chiamata “Dac 7“), adottata dal Consiglio e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo, estende l’obbligo della comunicazione di dati in materia fiscale anche alle transazioni di beni e servizi offerti attraverso le piattaforme digitali.

Invieranno i dati i gestori delle piattaforme, chiamati a comunicare periodicamente al Fisco i corrispettivi percepiti dai venditori attivi sui loro portali.

Gestori delle piattaforme come intermediari

Recepita la direttiva dagli Stati membri, la novità diverrà operativa dal 1° gennaio 2023 e coinvolgerà le piattaforme online situate all’interno e all’esterno dell’Unione europea.

In definitiva, secondo questa nuova estensione della cooperazione amministrativa in campo fiscale, i gestori delle piattaforme dovranno comunicare periodicamente all’amministrazione fiscale di uno degli Stati Ue i corrispettivi percepiti dei venditori attivi sui loro portali.

Le operazioni interessate sono:

a. la vendita di beni e di servizi personali;

b. il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

c. la locazione di immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali e gli spazi di parcheggio (verranno richiesti anche l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata con i dati catastali – o analoghi – previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile e, se disponibili, il numero di giorni di locazione e la tipologia di ogni singola proprietà).

Tra i dati da comunicare rientrano sia i corrispettivi sia il numero di attività effettuate.

e-commerce trasparente

Lo scopo della direttiva è aggiungere trasparenza al mondo dell’economia digitale, ma anche agevolare una corretta concorrenza rispetto all’economia “fisica”.

Negli ultimi anni la digitalizzazione dell’economia ha registrato una rapida crescita, ma la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme non consente alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di acquisire informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente i redditi realizzati dagli operatori sulle piazze del web, specie quando le basi imponibili transitano attraverso piattaforme digitali stabilite in un’altra giurisdizione.

Una comunicazione standardizzata dei gestori dei mercati online – e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati Ue – consentiranno alle amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e di ricostruire i corretti volumi d’affari che si generano sulle piattaforme.

Spetterà agli Stati membri adottare le giuste norme e procedure amministrative per dare efficacia al quadro generale della direttiva, che però prevede già molti dettagli, compreso il fatto che il gestore di piattaforma possa arrivare a chiudere il conto del venditore o a trattenere i corrispettivi se il venditore non fornisce le informazioni dovute. 

Tra i cambiamenti previsti dalla nuova direttiva, si accorcia da sei a tre mesi la tempistica ordinaria per la risposta dello Stato interpellato nell’ambito di uno scambio di dati su richiesta e viene riordinata la disciplina che regolamenta la presenza di funzionari negli uffici e la partecipazione alle indagini amministrative di un altro Stato Ue, nel quadro dello scambio di informazioni perimetrato dalla direttiva.

Viene anche introdotta ex novo la possibilità di avviare verifiche congiunte (indagini amministrative) ad opera delle autorità competenti di due o più Stati membri e collegate a una o più persone di interesse comune o complementare per le autorità degli Stati coinvolti.

Costituiranno uno strumento in più per la cooperazione amministrativa tra Stati membri nel settore fiscale.

Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – L104/1

Fonte: FiscoOggi