Imposta sui servizi digitali, l’AE sull’ambito di applicazione

Sull’Isd – Imposta servizi digitali – la circolare 3/E del 23 marzo 2021 fornisce indicazioni circa la nuova normativa, dando in particolare interpretazioni che chiariscono l’ambito di applicazione dell’imposta, gli oneri strumentali e contabili, i rimborsi.

L’imposta, ricordiamo, corrisponde al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. E’, più in specifico, dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia.

Il versamento dell’imposta sarà effettuato dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.

Ambito di applicazione dell’Imposta sui servizi digitali

La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione:

– delle soglie dimensionali;

– della nozione di impresa;

– della definizione di gruppo.

In relazione all’ambito di applicazione oggettivo, il documento agenziale riserva particolare attenzione al contenuto di ogni servizio digitale assoggettato ad imposta:

. veicolazione di pubblicità mirata;

. messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi;

. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
 
Geolocalizzazione e base imponibile

La circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia.

Illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione a modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di uno stesso servizio imponibile.
 
Oneri strumentali e solidarietà

La circolare esamina nel dettaglio gli adempimenti ai quali sono tenuti i soggetti passivi dell’imposta, trattando degli obblighi:

– di identificazione;

– di versamento (entro il 16 maggio di ciascun anno);

di dichiarazione (entro il 30 giugno di ciascun anno).
 
Contabilità

La circolare precisa che l’obbligo di un’apposita contabilità, previsto dalla legge di bilancio 2019, viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al provvedimento del 15 gennaio 2021, entro il termine di versamento dell’imposta.

Sanzioni

In considerazione delle potenziali difficoltà e delle obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni.
 
Fonte: Agenzia delle Entrate

Fonte: FiscoOggi