Meccanismi transfrontalieri finalmente chiariti

Sono i primi chiarimenti in ordine alle disposizioni per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri, quelli forniti il 10 febbraio 2021 dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2.

Le esemplificazioni che la circolare riporta riguardano modi e requisiti dell’obbligo di comunicazione; non devono essere intese come punto di riferimento per l’interpretazione delle discipline impositive.

Meccanismi transfrontalieri. brevi cenni

L’obbligo di scambiare in maniera automatica, in un registro centrale sicuro cui accedono gli Stati membri, le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti che attuano il meccanismo, è stato introdotto dalla direttiva comunitaria Dac6 del 25.6.2018, recepita in Italia con il Dlgs n. 100/2020 e con il decreto Mef del 17 novembre 2020.

Il provvedimento AdE 26 novembre 2020 ha poi definito i termini e le modalità di presentazione della comunicazione.

Il primo scambio automatico, a seguito dell’opzione esercitata dall’Italia ai sensi della direttiva 2020/876/Ue sul rinvio dei termini a causa dell’emergenza sanitaria, sarà effettuato entro il 30 aprile 2021. Riguarderà:

  • i meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, comunicati ordinariamente dai soggetti obbligati nel primo trimestre 2021;
  • i meccanismi transfrontalieri attuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 30 gennaio 2021;
  • i meccanismi transfrontalieri la cui prima fase è stata attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020, comunicati dai soggetti obbligati entro il 28 febbraio 2021.

Meccanismi transfrontalieri: la circolare AdE

Nella versione definitiva la circolare fornisce i chiarimenti interpretativi su:

ambito oggettivo e soggettivo;

obblighi di comunicazione;

casi di esonero per il contribuente e per l’intermediario;

profili sanzionatori;

obbligo di conservazione della documentazione;

rilevamento degli elementi distintivi (il meccanismo transfrontaliero é soggetto all’obbligo di comunicazione se sussiste almeno uno degli elementi distintivi o “hallmarks”, indici di rischio di elusione o evasione fiscale che identificano i meccanismi soggetti all’obbligo di notifica).

Una rassicurazione: non verranno applicate sanzioni alle comunicazioni inviate entro il 28 febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data, in considerazione della complessità della materia, che tra l’altro prevede un obbligo di ricognizione retrospettivo dei meccanismi transfrontalieri.

Con successivi documenti di prassi saranno forniti chiarimenti a quesiti specifici contenuti nei singoli suggerimenti e osservazioni che hanno contribuito alla stesura definitiva della circolare.

Fonte: FiscoOggi